Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/38: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) - Valutazione dell'invalidità per gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale (metodo misto) · 13 pagine

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cessità di tenere maggiormente conto delle interazioni tra attività lucrativa ed economia domestica. Al corrente di un ricorso concernente il metodo misto presentato alla Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU), il Consiglio federale aveva inoltre stabilito che, se la Corte avesse rilevato una violazione del divieto di discriminazione, il metodo per la valutazione dell’invalidità avrebbe dovuto essere riesaminato.

Il 2 febbraio 2016 la Corte EDU ha sancito che l’applicazione del metodo misto, il quale nella stragrande maggioranza dei casi riguarda donne che riducono il proprio grado d’occupazione per adempiere obblighi familiari, discrimina indirettamente le donne e dunque viola il divieto di discriminazione di cui all’articolo 14 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU [RS 0.101]; sentenza n. 7186/09). Il 29 aprile 2016 la Confederazione ha chiesto il rinvio della causa alla Grande Camera, contestando la competenza della Corte EDU di deliberare sulla questione a nome della Svizzera. In risposta all’atto della Svizzera, il 4 luglio 2016 il collegio di filtraggio della Grande Camera ha deciso di non entrare in materia, cosicché la sentenza della Corte EDU è passata in giudicato. Ne consegue che la soppressione o la riduzione di una rendita d’invalidità, in seguito a revisione, in base all’applicazione del metodo misto è contraria alla CEDU, quando il passaggio da un’attività a tempo pieno a un’attività a tempo parziale con mansioni consuete è dovuto esclusivamente a motivi familiari (nascita di un figlio e conseguente riduzione del grado d’occupazione). In questi casi, pertanto, non si potrà più applicare il metodo misto con l’attuale modello di calcolo.

La sentenza della Corte EDU ha mutato profondamente la situazione giuridica nell’ambito della valutazione dell’invalidità per le persone con un’attività lucrativa a tempo parziale. La modifica inizialmente prevista dal Consiglio federale per ottimizzare il metodo misto per la valutazione dell’invalidità non rispondeva più ai criteri necessari per risultare conforme alla Costituzione e alla CEDU.

Al fine di garantire un’impostazione non discriminatoria della valutazione dell’invalidità, non basta infatti più ottimizzare il modello di calcolo attuale prendendo maggiormente in considerazione le interazioni tra attività lucrativa ed economia domestica, come proposto nel rapporto in adempimento del postulato Jans. È pertanto fondamentale introdurre un nuovo modello di calcolo che tenga maggiormente conto delle ripercussioni del danno alla salute sull’attività lucrativa, come in sostanza già proposto nell’iniziativa parlamentare Suter.

2. Disposizione transitoria

Il 31 ottobre 2016 l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha pubblicato una lettera circolare nella quale stabilisce, nell’ambito di una regolamentazione transitoria, l’applicazione del metodo misto fino all’entrata in vigore di un nuovo disciplinamento di natura generale e astratta. Nella sentenza 9F 8/2016 del 20 dicembre 2016, il Tribunale federale ha confermato la prassi raccomandata dall’UFAS nella lettera circolare.

3. Scopo della presente modifica

La presente modifica dell’ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI; RS 831.201) permetterà di soddisfare la richiesta della Corte EDU d’impostare il metodo misto in modo non discriminante, consentendo inoltre di migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro, di chiarire in tempi brevi la situazione giuridica nonché di garantire un’applicazione uniforme del metodo misto.