Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/38: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) - Valutazione dell'invalidità per gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale (metodo misto) · 13 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo
III. Parte speciale – Commento ai singoli articoli
1. Art. 27 cpv. 1–2
L’articolo 27 definisce le mansioni consuete nell’ambito dell’economia domestica e nel caso particolare delle comunità di religiosi. Mentre per quest’ultimo le disposizioni rimangono invariate, per quanto riguarda le mansioni consuete nell’economia domestica sono previsti diversi cambiamenti in relazione alle attività considerate.
In futuro, ad esempio, l’accento sarà posto sui lavori domestici necessari che possono essere equiparati ad un’attività lucrativa (cfr. art. 7 cpv. 2 LAI e sentenza del Tribunale Federale I 246/96 del 12 dicembre 1996 consid. 3b). Per stabilire se un’attività nell’ambito delle mansioni consuete possa essere equiparata a un’attività lucrativa, è determinante il criterio dei terzi. Bisogna quindi chiedersi se si tratti di un’attività che può essere eseguita da terzi (persone o ditte) dietro pagamento (DTF 130 V 360 consid. 3.3.4). È per esempio il caso di lavori domestici necessari come la pianificazione e l’organizzazione della conduzione dell’economia domestica, la preparazione dei pasti (inclusa la pulizia della cucina), la pulizia dell’abitazione, gli acquisti e le altre mansioni nonché il bucato e la manutenzione dei vestiti. Se non possono essere ripartite tra gli altri familiari nel quadro dell’obbligo di ridurre il danno, infatti, queste attività dovranno essere affidate a servizi esterni a pagamento (persone di servizio).
Oltre ai classici lavori domestici appena elencati, la disposizione in questione menziona anche la cura e l’assistenza ai familiari, che pure assumono una rilevanza economica, poiché in caso di necessità devono essere garantite da terzi (madri diurne, Spitex ecc.).
Nel suo tenore vigente, il testo dell’ordinanza parla semplicemente di educazione dei figli, ma già oggi nella prassi amministrativa si tiene conto di qualsiasi tipo di compito assistenziale nei confronti dei familiari. Si tratta dunque di un mero adeguamento del testo normativo alla prassi vigente.
Nella cerchia familiare rientrano il coniuge, il partner registrato o il convivente di fatto (partner) dell’assicurato. Sono considerati familiari anche tutti i parenti in linea retta con l’assicurato o il suo coniuge/partner e i minori accolti nella famiglia a scopo di affiliazione.
Per principio, affinché l’attività di cura o di assistenza ai familiari sia presa in considerazione non è rilevante che questi vivano nella stessa economia domestica dell’assicurato.
Sia per i lavori domestici che per la cura e l’assistenza ai familiari, non si tiene però conto delle attività che vengono già svolte da terzi. Se già pagate da un’assicurazione, infatti, queste prestazioni finirebbero altrimenti per essere rimborsate due volte. Se invece l’assicurato ricorre a prestazioni di terzi a proprie spese già prima dell’insorgere del danno alla salute, allora per queste attività non si profila in seguito ad esso una limitazione di cui tenere conto, dato che continuano ad essere svolte da terzi come prima. Per tale ragione saranno prese in considerazione esclusivamente le attività che vengono affidate a terzi a proprie spese solo dopo l’insorgere del danno alla salute.
Secondo il parere del Tribunale federale, le attività puramente ricreative non rientrano tra le attività da considerare nell’ambito delle mansioni consuete (DTF 125 V 157 consid. 5c/bb con rinvii). Le attività artistiche e di pubblica utilità vanno qualificate quali attività puramente ricreative, se non possono essere eseguite da terzi dietro pagamento. Per questa ragione esse non rientrano