Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/38: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) - Valutazione dell'invalidità per gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale (metodo misto) · 13 pagine

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ottenuta verrà infine ponderata in funzione del grado d’occupazione che l’assicurato avrebbe esercitato se non fosse diventato invalido (DTF 117 V 194) (cpv. 3 lett. b).

Il grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete sarà determinato, come accade oggi, in base a un confronto delle attività conformemente all’articolo 28a capoverso 2 LAI. Come nel caso degli assicurati occupati a tempo pieno nell’ambito delle mansioni consuete, verrà dunque calcolato in funzione dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete. La limitazione così ottenuta verrà poi ponderata in funzione della parte rimanente rispetto all’attività lucrativa (cpv. 4).

Esempio 1

Quando ancora era perfettamente in salute, oltre a svolgere i lavori domestici un assicurato con due figli minorenni lavorava al 50 per cento, conseguendo un reddito di 30 000 franchi l’anno. In seguito all’insorgere del danno alla salute, la sua capacità lavorativa residua, calcolata su un grado d’occupazione del 100 per cento, è solo del 50 per cento. Dal confronto delle attività nell’economia domestica è risultata una limitazione del 30 per cento. Poiché può rimanere presso l’attuale datore di lavoro, l’assicurato continua a percepire lo stesso salario.

Applicando l’attuale metodo misto si ottiene un grado d’invalidità per l’attività lucrativa dello 0 per cento (il reddito senza invalidità e il reddito d’invalido sono uguali). La limitazione ponderata nelle attività dell’economia domestica è del 15 per cento, cosicché il grado d’invalidità complessivo risulta pari al 15 per cento. Ne consegue che l’assicurato non ha diritto a una rendita AI.

Secondo il nuovo modello di calcolo, nell’ambito dell’attività lucrativa risulterebbe un grado d’invalidità del 50 per cento (reddito senza invalidità con un grado d’occupazione del 100 % di 60 000 fr., reddito d’invalido di 30 000 fr.), che ponderato in funzione del grado d’occupazione determinante (50 %) corrisponde a un grado d’invalidità del 25 per cento. Sommando questo dato alla limitazione ponderata nelle attività dell’economia domestica (15 %) si ottiene un grado d’invalidità complessivo del 40 per cento. L’assicurato ha dunque diritto a un quarto di rendita.

Esempio 2

Quando ancora era perfettamente in salute, oltre a svolgere i lavori domestici, un assicurato con un figlio minorenne lavorava all’80 per cento, conseguendo un reddito di 60 000 franchi l’anno. In seguito all’insorgere del danno alla salute è in grado di lavorare ancora soltanto al 40 per cento in un’attività adeguata, conseguendo un reddito di soli 20 000 franchi. Dal confronto delle attività nell’economia domestica è risultata una limitazione del 30 per cento. Applicando l’attuale metodo misto si ottiene un grado d’invalidità per l’attività lucrativa del 66,66 per cento, che ponderato in funzione del grado d’occupazione dell’80 per cento corrisponde a un grado d’invalidità del 53,33 per cento. Sommando questo dato alla limitazione ponderata nelle attività dell’economia domestica (6 %) il grado d’invalidità complessivo arrotondato risulta pari al 59 per cento. L’assicurato ha dunque diritto a una mezza rendita.

Secondo il nuovo modello di calcolo, nell’ambito dell’attività lucrativa risulterebbe un grado d’invalidità del 73,33 per cento (reddito senza invalidità con un grado d’occupazione del 100 % di 75 000 fr., reddito d’invalido di 20 000 fr.), che ponderato in funzione del grado d’occupazione determinante (80 %) corrisponde a un grado d’invalidità del 58,66 per cento. Sommando questo dato alla limitazione ponderata nelle attività dell’economia domestica (6 %) si ottiene un grado d’invalidità complessivo arrotondato del 65 per cento. L’assicurato ha dunque diritto a tre quarti di rendita.

Nei casi illustrati in entrambi gli esempi, con l’applicazione del nuovo modello di calcolo la rendita degli assicurati con un’attività lucrativa a tempo parziale risulta più alta (cfr. la tavola sinottica in allegato). Ciò è determinato dal fatto che il grado d’occupazione dell’attività lucrativa a tempo