Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/38: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) - Valutazione dell'invalidità per gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale (metodo misto) · 13 pagine
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nel quadro dell’iniziativa parlamentare Suter, cui la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) ha dato seguito all’unanimità. Nel quadro dell’ampia analisi condotta nel rapporto in adempimento del postulato Jans, il Consiglio federale ha poi concluso che questo modello permetterebbe di migliorare la situazione delle persone che lavorano a tempo parziale e di adottare così quello che a suo avviso è l’approccio migliore.
1.1.2 Attuazione
Il nuovo modello può essere attuato a livello di ordinanza. Per gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale, infatti, l’articolo 28a capoverso 3 della legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI; RS 831.20) prevede solamente che l’invalidità per l’attività lucrativa sia valutata secondo l’articolo 16 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1) e quella per le mansioni consuete in base a un confronto delle attività conformemente all’articolo 28a capoverso 2 LAI. Non è invece precisato come vadano determinati i redditi per il confronto né se occorra calcolare un unico grado d’invalidità oppure uno per ciascuno dei due ambiti in questione. Nell’ambito delle proprie competenze esecutive generali (art. 86 cpv. 2 LAI), il Consiglio federale può dunque prevedere questa nuova modalità di calcolo a livello di ordinanza.
Per quanto concerne l’attuazione non si rilevano problemi d’interpretazione o di applicazione né per la prassi amministrativa né per la giurisprudenza, poiché il modello garantisce il pari trattamento giuridico ed è conforme al sistema vigente e assolutamente comprensibile.
1.2 Definizione delle mansioni consuete
Nel quadro della presente modifica di ordinanza è opportuno provvedere anche a un adeguamento delle attività nell’ambito delle mansioni consuete a favore delle persone occupate nell’economia domestica. Al fine di chiarire e precisare queste attività è dunque posto l’accento su quelle che possono essere equiparate a un’attività lucrativa ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2 LAI. Si tratta delle attività che soddisfano il criterio dei terzi, vale a dire che, in caso di impossibilità dell’assicurato di svolgerle da sé, possono essere tipicamente eseguite da terzi dietro pagamento. Le attività volontarie svolte al di fuori dell’economia domestica, come le attività artistiche o di pubblica utilità, non possono invece essere equiparate a un’attività lucrativa e quindi riconosciute come mansioni consuete, se non in casi speciali (cfr. DTF 130 V 360 consid. 3.3.2). Queste occupazioni non vanno dunque disciplinate in modo generale dall’OAI e per questa ragione non sono più menzionate esplicitamente.
2. Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale e altre ripercussioni per le as-
sicurazioni sociali e gli assicurati
2.1 Ripercussioni per l’AI
In considerazione del modello di calcolo attualmente impiegato, per il metodo misto la quota delle frazioni di rendita più basse è superiore a quella risultante dagli altri metodi di valutazione. Presumibilmente, con il nuovo modello di calcolo questo dato si allineerà alla quota ottenuta con il metodo del confronto dei redditi. Applicando questa nuova ripartizione ai 16 200 beneficiari a cui è stata concessa una rendita in base al metodo misto, per l’AI risulterebbe una spesa supplementare del 6,8 per mille sui costi delle rendite. Prendendo come riferimento le spese dovute al versamento di rendite AI nel 2015 (circa 5,4 mio. fr.) si otterrebbe una spesa supplementare di circa 35 milioni di franchi.
Questa stima non tiene però conto dei casi, in cui l’applicazione dell’attuale metodo misto ha determinato un grado d’invalidità inferiore al 40 per cento. In base al modello di calcolo proposto invece, a seconda delle circostanze potrebbe risultare un grado d’invalidità del 40 per cento e