Progetto

Consultazione 2017/4: Disposizioni d'esecuzione della legge sulle attività informative: ordinanza sulle attività informative (OAIn) e ordinanza sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIM-SIC) · 40 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 10Fedlex · Progetto

Art. 26 Diritti d’accesso

1I diritti d’accesso sono retti dall’articolo 50 capoverso 3 LAIn.

2I diritti d’accesso individuali sono disciplinati nell’allegato 2.

Art. 27 Verifica periodica dei dati personali

1L’organo di controllo della qualità del SIC verifica i record di dati concernenti le persone fisiche e giuridiche al più tardi cinque anni dopo la registrazione in un sistema d’informazione del SIC. Successivamente esegue almeno ogni tre anni una verifica periodica dei record di dati.

2Al riguardo, svolge i compiti seguenti:

a. valuta, tenendo conto della situazione attuale, se il record di dati è ancora necessario per l’adempimento dei compiti secondo l’articolo 6 LAIn;

b. cancella i dati non più necessari;

c. rettifica, contrassegna o cancella i dati inesatti;

d. registra l’esecuzione e il risultato della verifica se il record di dati non viene cancellato.

3I dati contrassegnati come non attendibili da oltre cinque anni dalla registrazione possono continuare a essere utilizzati fino alla successiva verifica periodica soltanto se:

a. sono necessari per l’adempimento dei compiti legali; e

b. il direttore del SIC o il suo sostituto ne ha autorizzato l’ulteriore utilizzazione.

4L’organo di controllo della qualità cancella, in occasione della prima verifica periodica, gli oggetti contrassegnati come dati concernenti terzi.

Art. 28 Durata di conservazione

1Fatto salvo il capoverso 2, i metadocumenti in IASA-GEX SIC possono essere conservati per al massimo 15 anni.

2Ai metadocumenti in IASA-GEX SIC elencati qui di seguito si applica la durata di conservazione seguente:

a. metadocumenti con dati concernenti divieti d’entrata: fino a 10 anni dalla scadenza del divieto d’entrata, complessivamente al massimo 35 anni;

b. metadocumenti con dati provenienti da fonti accessibili al pubblico: al massimo 45 anni.