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Consultazione 2017/4: Disposizioni d'esecuzione della legge sulle attività informative: ordinanza sulle attività informative (OAIn) e ordinanza sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIM-SIC) · 40 pagine
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Sezione 6: Disposizioni particolari relative a INDEX SIC
Art. 29 Struttura
INDEX SIC si compone di:
a. una sezione per determinare se in IASA SIC o IASA-GEX SIC il SIC tratta dati riguardanti una persona fisica o giuridica, una cosa o un evento (IASA INDEX);
b. una sezione per l’archiviazione, la registrazione, il trattamento, la consultazione e la valutazione di dati provenienti da accertamenti preliminari delle autorità d’esecuzione cantonali (KND INDEX); e
c. una sezione per la gestione dei mandati nonché per l’allestimento, la trasmissione e l’archiviazione dei rapporti delle autorità d’esecuzione cantonali nonché per l’archiviazione dei prodotti ottenuti dal SIC.
Art. 30 Dati
1Il contenuto di INDEX SIC è retto dall’articolo 51 capoverso 3 LAIn.
2Se è necessario per motivi di protezione delle fonti secondo l’articolo 35 LAIn, a titolo eccezionale il SIC non riversa in IASA INDEX i dati di persone fisiche o giuridiche trattati in IASA SIC o IASA-GEX SIC.
3INDEX SIC può contenere anche dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità.
4Il SIC non registra nella sezione di cui all’articolo 29 lettera a dati concernenti terzi trattati in IASA-GEX SIC.
5Il catalogo dei dati personali figura nell’allegato 3.
6Il DDPS definisce i campi di dati.
Art. 31 Trattamento dei dati da parte delle autorità d’esecuzione cantonali
1Le autorità d’esecuzione cantonali trattano i dati necessari per l’esecuzione della LAIn unicamente nelle sezioni dell’INDEX SIC adibite a tale scopo. Al riguardo, rispettano i limiti posti al trattamento dei dati di cui all’articolo 5 capoverso 5 LAIn.
2Se nel quadro di accertamenti preliminari vengono registrati oggetti, è possibile concedere ad altre autorità d’esecuzione cantonali l’accesso a quest’ultimi al fine di accertare se sono trattati dati concernenti una persona fisica o giuridica, una cosa o un evento.
Variante dell’articolo 31 capoverso 2
2Se nel quadro di accertamenti preliminari vengono registrati oggetti, l’accesso a quest’ultimi è concesso ad altre autorità d’esecuzione cantonali al fine di accertare se sono trattati dati concernenti una persona fisica o giuridica, una cosa o un evento.