Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/41: Revisione parziale della legge federale sulla espropriazione (LEspr) · 52 pagine

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Revisione della legge federale sulla espropriazione (LEspr)

2 Commento ai singoli articoli

Ingresso

L’ingresso rinvia a disposizioni obsolete della Costituzione federale e sarà adeguato alle disposizioni della Costituzione federale del 18 aprile 199918 della Confederazione Svizzera (Cost.). Come si evince dal messaggio concernente la revisione della Costituzione federale19, secondo il costituente il diritto di espropriazione della Confederazione rientra nelle sue competenze materiali costituzionali. Il costituente ha pertanto rinunciato – diversamente dalla vecchia Costituzione – a citare esplicitamente il diritto di espropriazione nella competenza generale in materia di opere pubbliche di cui all’articolo 81 della Costituzione federale. Pertanto, con la nuova Costituzione federale, il diritto di espropriazione deriva direttamente dalle singole competenze materiali e non necessita di basi generali. La norma di competenza (materiale) specifica prevede il diritto, nell’ambito della legislazione, di esercitare l’espropriazione, tramite l’emanazione di disposizioni in materia di espropriazione o in maniera tale da dichiarare applicabile la legge federale sulla espropriazione. Nell’ambito dell’articolo 36 capoverso 1 della Costituzione federale, per le singole violazioni della garanzia di proprietà si valuta l’atto previsto – legge formale o legge sulla espropriazione – oltre a stabilire se e in che misura sarebbe ammessa un’espropriazione ai sensi dell’articolo 26 capoverso 2 della Costituzione federale.

La competenza federale nel campo dell’espropriazione deriva dunque dalle diverse norme di competenza in combinato disposto con l’articolo 26 capoverso 2 e con l’articolo 36 capoverso 1 della Costituzione federale. La nota a pié di pagina 2 dell’attuale LEspr, che oltre agli articoli 26 e 36 Cost. rinvia solo all’articolo 81 Cost., sarà dunque adeguata all’ingresso delle attuali disposizioni costituzionali. Occorre menzionare tutte le norme di competenza per le quali la legislazione di esecuzione prevede l’istituto dell’espropriazione. Se si riassumono tutte le norme costituzionali evidenti che figurano nell’ingresso di quelle leggi federali che attualmente prevedono l’espropriazione, ne risulta il seguente elenco di articoli, da riprendere nell’ingresso: art. 60 cpv. 1, art. 74, 75, 76, 77, 78, 81, 81a, 82, 83, 87, 89 cpv. 2, 90, 91, 92, 102 e 108.

Art. 6 Limitazione quanto alla durata

Il termine per l’espropriazione a titolo temporaneo nell’articolo 6 capoverso 1 LEspr sarà prolungato da cinque a dieci anni. La prassi ha evidenziato che, proprio per i grandi progetti su più anni, è troppo breve limitare a massimo cinque anni l’espropriazione a titolo temporaneo. Succede che di fatto all’espropriante servano superfici solo temporaneamente, ma per più di cinque anni, per esempio per i cantieri (p. es. per le gallerie) o per i servizi temporaneamente a disposizione degli impianti sostitutivi (strade, condotte) durante la costruzione. In questi casi, per sicurezza, gli esproprianti si vedono costretti a prevedere e anche a realizzare l’espropriazione

18 RS 101

19 Messaggio del 20 novembre 1996 concernente la revisione della Costituzione federale, FF 1997 I 1 segg., 242