Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/41: Revisione parziale della legge federale sulla espropriazione (LEspr) · 52 pagine

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Revisione della legge federale sulla espropriazione (LEspr)

definitiva nei piani di acquisto dei terreni, se fallisce un accordo mediante trattativa privata con la proprietà fondiaria su un uso a titolo temporaneo di più di cinque anni.

La limitazione a cinque anni è insoddisfacente e non convincente in termini di proporzionalità. Per gli espropriati l’intervento è più contenuto se un diritto si estingue per dieci anni invece che andare completamente perso. Non è neppure opportuno obbligare l’espropriante a una completa acquisizione se gli serve la superficie solo temporaneamente. Può tuttavia accadere che l’espropriato risulti notevolmente svantaggiato dalla pretesa temporanea di un diritto che gli fa perdere il suo valore principale. Per questi casi il capoverso 2 dell’articolo 6 LEspr attualmente in vigore prevede già il correttivo necessario, ovvero la possibilità per l’espropriato di esigere un’espropriazione a titolo permanente.

Art. 15 Atti preparatori

L’attuale distinzione nell’articolo 15 capoverso 1 LEspr tra transiti, da un lato, e rilievi planimetrici, picchettamenti e misurazioni, dall’altro, si è rivelata inutile. Le quattro misure menzionate di fatto sono difficili da scindere; solitamente proprio i transiti non hanno fine a se stesso, ma hanno scopo di rilievo planimetrico, picchettamento o misurazione. Inoltre, le conseguenze per le persone interessate sono sempre trascurabili ed eventuali danni vanno risarciti pienamente ai sensi del capoverso 2 (nuovo cpv. 3). Di fatto molto raramente gli interessati si oppongono a queste misure.

Per questi interventi relativamente contenuti si dovrà pertanto introdurre nella legge una nuova restrizione della proprietà (obbligo di tolleranza), a seguito della quale non sarà più possibile appellarsi al Dipartimento. L’espropriante sarà tenuto a pretendere questo diritto almeno dieci (finora cinque) giorni prima di notificare per iscritto o pubblicare l’esercizio del diritto (P-art. 15 cpv. 1 LEspr).

Per gli ulteriori atti preparatori, come per esempio per le ispezioni del suolo e degli edifici, di fatto frequenti, occorre tuttavia continuare ad attenersi al regime attuale. Il termine di avviso diventerà però di 30 giorni. Se il proprietario del fondo si oppone, il nuovo articolo 38 LEspr prevede che l’autorità competente decida dell’ammissibilità dell’intervento.

Nel capoverso 3 si continua l’attuale capoverso 2 poiché vi si sancisce che l’espropriante deve rispondere pienamente delle spese cagionate dagli atti preparatori. L’attuale norma prevede che ciascun Cantone designi autonomamente un’autorità competente per il danno derivante dagli atti preparatori. Essa non è quasi mai applicata, sembra superata e va abrogata. D’ora in poi le domande riguardanti il danno derivante dagli atti preparatori dovranno essere presentate alla CFS; la competenza in materia figurerà nel nuovo articolo 64 capoverso 1 bbis. Con la revisione della legge, l’ordinanza del 13 febbraio 201320 concernente l’esame delle pretese di risarcimento danni fondate sull’articolo 15 della LEspr diventerà obsoleta e potrà essere abrogata.

20 RS 711.2