Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/41: Revisione parziale della legge federale sulla espropriazione (LEspr) · 52 pagine

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Revisione della legge federale sulla espropriazione (LEspr)

L’attuale articolo 26 capoverso 2 LEspr ripete solo le conseguenze giuridiche derivanti da qualsiasi espropriazione e pertanto può essere abrogato. Altrettanto vale per l’articolo 26 capoverso 3 LEspr. La competenza delle CFS sarà mantenuta; la loro competenza è già garantita per iscritto nell’articolo 64 lettera d LEspr e non occorre motivarla nuovamente in separata sede.

Art. 27 Procedura d’espropriazione, principio

Il capo III della LEspr disciplina attualmente la procedura di deposito dei piani prevista dal diritto in materia di espropriazioni. Questo capo III sarà spostato sotto il titolo «Procedura d’espropriazione», come limite rispetto al capo IV «Procedura di conciliazione» e al capo VIa «Procedura di stima». Nel capo III della LEspr si inseriranno le nuove disposizioni concernenti la procedura combinata. Il nuovo regolamento di base figurerà in una disposizione generale nel nuovo articolo 27. Il contenuto dell’attuale articolo 27 sarà spostato nel nuovo articolo 28.

La LEspr sarà così adeguata in primo luogo a quella che è la norma, ovvero la procedura d’espropriazione combinata. La parte riguardante i diritti di espropriazione della procedura combinata di approvazione dei piani sarà illustrata in maniera esaustiva nella legge sulla esproproazione (nuovi art. 28–35). Le leggi settoriali, che subiranno solo lievi adeguamenti (cfr. modifica di altri atti normativi), disciplineranno dunque la procedura di approvazione dei piani nonché eventuali peculiarità in materia di diritti di espropriazione che differiscono dalla LEspr. Il nuovo impianto normativo si basa sul principio del coordinamento di leggi settoriali e LEspr. Se per un progetto è necessaria un’approvazione dei piani, la procedura si attiene in generale alla legge settoriale specifica. Se per un progetto sono necessarie un’approvazione dei piani e un’espropriazione, oltre alla legge pertinente, si applica anche la LEspr.

Art. 28 Procedura d’espropriazione combinata, domanda

Nel nuovo articolo 28 LEspr saranno disciplinati i requisti che la domanda di approvazione dei piani deve soddisfare nella procedura d’espropriazione combinata. Il titolo marginale sarà debitamente modificato. Il piano dell’opera attualmente previsto al capoverso 1 è già contenuto negli atti speciali concernenti le infrastrutture e dunque se ne può fare a meno.

Il capoverso 2 prevede che, come sancito finora all’articolo 27 capoverso 2, si predisponga un piano d’espropriazione e una tabella dei fondi da espropriare. Il nuovo capoverso 2 menziona esplicitamente i diritti personali annotati. Non sarà più necessario preparare entrambi i documenti per ciascun Comune. Questo requisito formale non è necessario poiché i documenti per la domanda di approvazione dei piani non devono essere neppure preparati a livello comunale. L’articolo 27 capoverso 3 contiene una disposizione speciale sui piani da depositare per le espropriazioni cautelari di cui all’articolo 4 lettera a LEspr. Nel caso di un’espropriazione cautelare non vi è ancora alcun «piano dell’opera», che ovviamente non può neppure essere depositato. Il capoverso 3 può dunque essere stralciato per la procedura combinata; per la procedura autonoma, la regolamentazione del nuovo articolo 39 è sufficiente.