Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/41: Revisione parziale della legge federale sulla espropriazione (LEspr) · 52 pagine
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Revisione della legge federale sulla espropriazione (LEspr)
Art. 19bis Valore venale, data determinante
La data dell’udienza di conciliazione, che attualmente è sancita all’articolo 19bis capoverso 1 LEspr come giorno di riferimento per la determinazione del valore venale, si rivela inappropriata. Nella procedura di approvazione dei piani non è previsto lo svolgimento di udienze di conciliazione (diritto in materia di espropriazioni). In termini legali non è del tutto chiaro se si devono svolgere tali procedure nell’ambito della LEspr e nella pratica la questione non è gestita in maniera uniforme. Occorre eliminare la data dell’udienza di conciliazione anche perché inappropriata, poiché, per la stessa opera, si rischierebbe di far valere momenti di valutazione differenti per i vari interessati, a seconda della data in cui si svolge l’udienza di conciliazione.
Siccome, conformemente alle nuove modalità procedurali, la commissione di stima diventerà attiva solo e per la prima volta in presenza del titolo di espropriazione, è ovvio fissare come giorno di riferimento tale data per tutti i partecipanti alla procedura. In genere si tratterà della data di crescita in giudicato della decisione di approvazione di piani (cfr. commento all’art. 76). In alternativa, si potrebbe fissare come giorno di riferimento determinante l’inizio della procedura o del bando di espropriazione. Dato che, tuttavia, la durata tra tra l’inzio e la fine della procedura, a seconda del fatto che si impugnino rimedi giuridici, può protrarsi per molti anni, sembra meno appropriato considerare l’inizio della procedura come data determinante per determinare il valore venale.
Con la modifica della data per la determinazione del valore venale, vincolata alla presenza di un titolo di espropriazione esecutivo, diventano superflui gli attuali capoversi 2–4 dell’articolo 19bisLEspr sull’indennità provvisoria.
Art. 26 Nuovi rapporti di proprietà
L’articolo 26 capoverso 1 primo periodo rimarrà invariato. Oltre all’obbligo dell’espropriante di risarcire il danno degli enti pubblici espropriati nel caso di maggiori spese, sancito nell’attuale articolo 26 capoverso 1 secondo periodo LEspr, è anche possibile che la sostituzione in natura che l’espropriante è tenuto a effettuare comporti ingenti risparmi di manutenzione per l’espropriato. Ciò accade quando nell’ambito di progetti di strade nazionali o ferrovie si spostano vecchie linee pubbliche, che sono sostituite da linee nuove. In questi casi può derivarne un vantaggio considerevole per gli espropriati (risparmio di spese di rinnovo e di manutenzione). Per concretizare il principio generalmente valido secondo cui gli espropriati non devono trovarsi in una posizione peggiore, ma neppure migliore di quella in cui si sarebbero trovati senza espropriazione, il nuovo articolo 26 LEspr dovrà disciplinare anche il caso della partecipazione in proporzione ai vantaggi. Il nuovo capoverso 2 sancirà che i vantaggi e i pregiudizi causati dall’espropriazione devono essere compensati tra l’espropriante e l’espropriato. L’articolo 26 capoverso 1 secondo periodo LEspr può essere abrogato.