Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/41: Revisione parziale della legge federale sulla espropriazione (LEspr) · 52 pagine

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Revisione della legge federale sulla espropriazione (LEspr)

Il nuovo capoverso 3 conterrà una disposizione sull’espropriazione delle servitù. In rapporto con l’iscrizione prevista dal diritto in materia di espropriazione si devono comunicare le linee direttrici della servitù nella domanda di approvazione dei piani. Questo perché di fatto i proprietari fondiari che sono interessati dalle servitù che in futuro andranno iscritte, sulla base della tabella dei diritti da espropriare in parte non possono valutare che cosa deve contenere il rapporto di servitù. Per esempio, mancano loro le indicazioni per poter valutare con quale frequenza si debba considerare un diritto di passaggio di veicoli a motore o come debba avvenire in loco la manutenzione degli elementi costruttivi che figura nel diritto di superficie.

Come previsto finora dall’articolo 27 capoverso 4, il nuovo capoverso 4 stipula che, in caso di espropriazioni a titolo temporaneo, si deve indicare la durata della pretesa.

L’attuale oggetto dell’articolo 28 LEspr sul picchettamento sarà abrogato e spostato nella procedura autonoma. Le leggi in materia di infrastrutture e gli atti speciali prevedono già, laddove necessario, una disposizione corrispondente. L’obbligo di picchettamento sussiste indipendentemente dal fatto che siano previste o meno espropriazioni. Nella LEspr il picchettamento è ancora necessario solamente nella procedura d’espropriazione autonoma, nel caso in cui si debbano notificare gli effetti dell’opera (cfr. P-art. 40 cpv. 3 LEspr).

Art. 29 Abrogato

L’articolo 29 può essere abrogato per le procedure combinate. Le leggi speciali stipulano già l’inizio della procedura d’espropriazione. Gli atti concernenti le infrastrutture prevedono che l’autorità competente per l’approvazione esamini i documenti della domanda di approvazione dei piani e ordini eventuali integrazioni. L’autorità indica inoltre come trasmettere la domanda ai Cantoni e ai Comuni interessati.

Art. 30 Pubblicazione

Affinché le persone interessate possano far valere integralmente i propri diritti, nel nuovo articolo 30 LEspr si enuncia con maggiore precisione rispetto a oggi che cosa deve contenere necessariamente la pubblicazione. Il capoverso 1 rinvia a tal riguardo al nuovo articolo 33, capoversi 1 e 2, che elencano dettagliatamente le domande da notificare entro il termine di opposizione.

L’obbligo di richiamare l’attenzione contenuto nell’attuale capoverso 2 dell’articolo 30 sarà riformulato. L’attuale capoverso 3 dell’articolo 30 può essere abrogato senza essere sostituito. Finché non è prevista, e neppure sarà introdotta, una proroga da 30 a 60 giorni del termine di opposizione per i progetti di maggiore entità, anche negli atti concernenti le infrastrutture non ha alcun senso una normativa speciale in materia di espropriazioni. Infine, anche il capoverso 4 dell’articolo 30 LEspr può essere stralciato senza essere sostituito. Nella procedura combinata, l’autorità di approvazione deve decidere se i piani e i documenti depositati sono completi. In caso nega-