Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/41: Revisione parziale della legge federale sulla espropriazione (LEspr) · 52 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 21Fedlex · Rapporto esplicativo
Revisione della legge federale sulla espropriazione (LEspr)
tivo, chiederà di migliorarli, se necessario procedendo per una seconda volta alla pubblicazione e al deposito pubblico.
Art. 31 Avviso personale
L’avviso personale di cui all’articolo 31 LEspr, a complemento del deposito pubblico, è un istituto del diritto di espropriazione che ha lo scopo di informare i diretti interessati. Questo istituto sarà mantenuto. Al capoverso 1 si adeguerà la data dell’avviso personale, che d’ora in poi dovrà avvenire prima della pubblicazione della domanda e non, come finora, contestualmente. In tal modo si evita che l’eccezione del capoverso 2 diventi la regola. Inoltre, si adeguano le definizioni e le formulazioni, obsolete o imprecise, utilizzate nei capoversi 1 e 2. Il nuovo capoverso 3 stabilisce che cosa deve contenere l’avviso personale. Le direttive che figurano alle lettere a–f coincidono sostanzialmente alle direttive attuali concernenti l’avviso personale nella procedura abbreviata (cfr. art. 34 cpv. 1 LEpr). Di fatto già attualmente ci si è attenuti a queste direttive per il contenuto dell’avviso personale. Per essere esaustivi, si aggiungerà all’elenco il rinvio al bando di espropriazione (lett. g), dato che l’articolo 34 capoverso 1 LEspr presenta una lacuna.
Art. 32 Comunicazione a conduttori e affittuari
In genere l’espropriante non conosce i conduttori e gli affittuari, che non ricevono neppure gli avvisi personali. Conduttori e affittuari devono pertanto informarsi – come le altre persone interessate – in primis tramite la pubblicazione sugli organi ufficiali (cfr. art. 109). A titolo complementare, l’articolo 32 prevede un obbligo di comunicazione dei locatori ai conduttori e agli affittuari immediatamente dopo aver ricevuto l’avviso personale. Questa disposizione sarà ripresa senza modifiche, solo con un’aggiunta: se il proprietario deve informare eventuali conduttori e affittuari dell’incombente espropriazione, egli deve informare anche l’espropriante sui rapporti contrattuali esistenti. Per l’espropriante è utile ottenere informazioni in merito ai rapporti contrattuali esistenti, in modo tale da potersi preparare a eventuali pretese d’indennità e, se necessario, in modo tale da poter avviare le udienze di conciliazione (extragiudiziali) con gli aventi diritto obbligatori.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 100 Ib 293, c. 3b) il locatore è rappresentante dell’espropriante e non del conduttore o dell’affituario. Le omissioni del locatore devono essere dunque computate all’espropriante. Ciò significa che, nel caso di un’informazione tardiva, per il conduttore il termine per le notificazioni inizia a decorrere solo dopo il ricevimento della comunicazione del locatore. Ne risultano ogni volta termini di opposizione individuali per i conduttori e gli affittuari. Questo a sua volta può portare a ritardi procedurali indesiderati. In futuro per conduttori e affittuari varranno dunque in genere i termini ordinari secondo la pubblicazione. Solo se i locatori ricevono l’avviso personale dopo la pubblicazione – e dunque per questi vale un ulteriore termine (P-art. 31 cpv. 2) – i conduttori e gli affittuari potranno beneficiare degli stessi termini (cpv. 2).