Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/41: Revisione parziale della legge federale sulla espropriazione (LEspr) · 52 pagine

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Revisione della legge federale sulla espropriazione (LEspr)

Art. 33 Opposizione

Il nuovo articolo 33 LEspr disciplina l’opposizione nella procedura d’espropriazione combinata. I singoli atti speciali prevedono che entro il termine di opposizione di 30 giorni si debbano far valere anche tutte le opposizioni all’espropriazione nonché le domande d’indennità o di prestazione reale. Come complemento e precisazione si elencano le domande da presentare.

L’elenco del capoverso 1 copre tutte le «Opposizioni e pretese» che figurano attualmente negli articoli 35 e 36 LEspr, che pertanto possono essere abrogati. Si può rinunciare all’elenco doppio, contenutisticamente incoerente riportato nell’attuale LEspr delle possibili «Opposizioni e pretese», che in un caso riguarda il deposito dei piani (art. 30) e nell’altro si rivolge agli espropriati (art. 35 e 36 LEspr). Anche l’articolo 37 LEspr, che disciplina la notificazione di pretese di altri aventi diritto, ha più senso se spostato nell’articolo 33 (cfr. P-art. 33 cpv. 2 LEspr). Tutte le disposizioni concernenti la notificazione delle pretese possono essere così riunite e concentrate.

Al contempo, nel capoverso 3 primo periodo, si invitano gli espropriati a ripartire e, se possibile, a stimare l’indennità di espropriazione richiesta secondo il nuovo capoverso 1 lettera e in base alle parti costitutive di cui all’articolo 19 (valore venale, deprezzamento, altri pregiudizi). Peraltro, da poco il capoverso 2 secondo periodo sancisce esplicitamente che le domande d’indennità possono essere concretizzate ulteriormente nella successiva procedura di conciliazione. Spesso infatti per le persone interessate, al momento dell’opposizione ed entro 30 giorni non è ancora possibile stimare con precisione il danno derivante dall’espropriazione anche solo per il fatto che, per esempio, non dispongono di informazioni aggiornate e concrete sul valore venale del loro immobile. Come regola di base, in genere gli espropriati notificano le pretese d’indennità e, a seconda delle diverse parti costitutive di cui all’articolo 19, devono fare una ripartizione in rapporto al loro importo, ma sono ancora possibili precisazioni e pretese in un secondo tempo.

Il nuovo capoverso 4 riprende senza variazioni l’articolo 38 LEspr in vigore.

L’attuale articolo 33 sulla procedura abbreviata diventa superfluo con il nuovo sistema. Si può capire se tali procedure sono ammesse a seconda dei pertinenti atti sulle infrastrutture, che in genere prevedono già una procedura di approvazione dei piani semplificata. Nel nuovo articolo 35 si precisano inoltre le modalità di svolgimento della procedura semplificata di approvazione dei piani quando si prevedono espropriazioni.

Art. 34 Approvazione dei piani

Il nuovo articolo 34 sancisce che cosa, in sede di approvazione dei piani, si deciderà in termini di espropriazione e quale procedura si svolgerà. L’autorità competente per l’approvazione dei piani decide di conseguenza in merito alla tipologia, all’entità e al contenuto dell’espropriazione secondo le disposizioni del nuovo articolo 33