Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/41: Revisione parziale della legge federale sulla espropriazione (LEspr) · 52 pagine
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Revisione della legge federale sulla espropriazione (LEspr)
capoverso 1 lettere a–c. Se si pronunciano espropriazioni, seguono la procedura di conciliazione o di stima secondo la LEspr.
Il nuovo capoverso 2 prevede ora che l’autorità, dopo la definitiva approvazione dei piani trasmetta d’ufficio i documenti al presidente competente della commissione di stima. L’attuale disposizione, secondo cui deve essere l’ufficio municipale a trasmettere i documenti, è obsoleta dal momento che l’autorità competente per l’approvazione dei piani è in possesso di questi atti già prima dell’inizio della procedura d’espropriazione. Sarà inoltre modificato il momento in cui si trasmettono gli atti: ciò avverrà solo dopo che la decisione in merito all’espropriazione sarà divenuta definitiva. Una trasmissione degli atti prima della scadenza del termine di ricorso non ha senso poiché gli atti devono essere prodotti all’autorità di ricorso in caso di esercizio di un rimedio giuridico (cfr. art. 57 cpv. 1 PA21) e la CFS non deve attivarsi prima che si sia deciso con certezza se effettivamente si arriverà a un’espropriazione.
Art. 35 Procedura semplificata di approvazione dei piani
Nel caso di rapporti semplici, per esempio se un progetto è territorialmente limitato e se interessa solo poche persone identificabili inequivocabilmente, le leggi speciali prevedono una procedura semplificata di approvazione dei piani. In questi casi, in particolare, il progetto non deve essere pubblicato (cfr. p. es. art. 28a della legge federale dell’8 marzo 196022 sulle strade nazionali [LSN]). Il nuovo articolo 35 della LEspr disciplina gli aspetti legati al diritto delle espropriazioni nel caso di queste procedure semplificate combinate di approvazione dei piani e d’espropriazione.
La procedura semplificata e quella ordinaria si svolgono sostanzialmente allo stesso modo, così che le prescrizioni della procedura ordinaria si possano applicare per analogia anche alla procedura semplificata (cfr. cpv. 1). Solo nel caso della pubblicazione (P-art. 30) e dell’avviso personale (P-art. 31) valgono altre regole. La domanda di approvazione dei piani e gli avvisi personali sono presentati alle persone contro cui è diretta la domanda dall’autorità competente per l’approvazione dei piani, che ha ricevuto i documenti dell’espropriante (cpv. 2).
La procedura semplificata combinata di approvazione dei piani e d’espropriazione (P-art. 35 LEspr) va distinta dalla procedura d’espropriazione autonoma: la prima è retta dall’atto in materia di infrastrutture. La procedura d’espropriazione autonoma subentra invece se non si devono approvare altri impianti o costruzioni (in aggiunta), ma è necessario solamente un (ulteriore) acquisto di proprietà (cfr. P-art. 36 LEspr). Entrambe le procedure sono tuttavia molto simili (cfr. P-art. 39 LEspr) ed entrambe sono attribuite all’autorità competente per l’approvazione dei piani (cfr. P-art. 38 cpv. 2 LEspr).
21 RS 172.021
22 RS 725.11