Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/41: Revisione parziale della legge federale sulla espropriazione (LEspr) · 52 pagine

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Revisione della legge federale sulla espropriazione (LEspr)

Art. 36 Procedura d’espropriazione autonoma, condizioni

Nei nuovi articoli 36–41 sarà disciplinata la procedura d’espropriazione autonoma (ossia la procedura senza combinazione con una procedura di approvazione dei piani), che figurava finora negli articoli 27 e seguenti della LEspr. L’attuale procedura con competenze alterne tra CFS, Comune e Dipartimento è gravosa e va semplificata.

Il capoverso 1, al marginalia «requisiti» prevede che la procedura autonoma è applicabile per tutte le espropriazioni ammesse dalla legge (art. 1 LEspr) e in cui non si applica la procedura combinata.

Sono ipotizzabili le varianti illustrate qui di seguito.

1. Si deve procedere a un’espropriazione per un progetto che non necessita dell’approvazione dei piani. Ciò vale in particolare per le espropriazioni correlate alla legislazione in materia di protezione dell’ambiente (p. es. espropriazione per un biotopo secondo l’art. 18c cpv. 4 della legge federale del 1° luglio 196623 sulla protezione della natura e del paesaggio [LPN]).

2. Per un’opera già costruita si acquistano ulteriori diritti senza che si siano apportate modifiche all’opera e che sia necessaria una procedura di approvazione dei piani. Ciò può succedere per esempio nel caso di lavori di manutenzione o se occorre rinnovare una servitù di durata limitata per una linea elettrica esistente.

3. Per un’opera si devono acquistare a posteriori ulteriori diritti per i quali si è già svolta una procedura di approvazione dei piani o una procedura d’espropriazione combinata. Per esempio succede che, durante i lavori di costruzione, si debbano acquistare ulteriori diritti per circostanze impreviste. Rientrano in questa categoria anche i casi di espropriazioni di diritto di vicinato in cui per un impianto già esistente che provoca immissioni eccessive si devono ancora espropriare (a posteriori) i diritti di vicinato della popolazione interessata (p. es. nel caso di un aumento imprevisto del rumore stradale. Nel caso particolare di rumore del traffico aereo, nuovo o modificato, che risulta da una modifica del regolamento d’esercizio nell’ambito del diritto della navigazione aerea, cfr. commento all’art. 36e LNA). D’ora in poi sarà ininfluente se si è già svolta o meno una procedura combinata di approvazione dei piani e di espropriazione; tutte le pretese «tardive» d’indennità per l’estinzione dei diritti di vicinato saranno trattate in una procedura d’espropriazione autonoma secondo il nuovo articolo 36 e seguenti LEspr.

Nel caso della procedura combinata, le persone interessate devono far valere le proprie pretese nell’ambito della procedura d’espropriazione. La procedura autonoma non deve permettere che le domande tardive possano essere fatte valere a poste-

23 RS 451