Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/41: Revisione parziale della legge federale sulla espropriazione (LEspr) · 52 pagine
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Revisione della legge federale sulla espropriazione (LEspr)
riori. Il capoverso 2 contiene pertanto ulteriori condizioni per lo svolgimento di una procedura d’espropriazione autonoma, da soddisfare se l’espropriazione riguarda un’opera per cui si è già svolta una procedura d’espropriazione. I requisiti sono ripresi dall’articolo 41 capoverso 1 lettera b. Anche se in futuro questi casi dovranno essere fatti valere nella procedura d’espropriazione autonoma e per loro non esisterà più una procedura appositamente «abbreviata», le difficoltà per l’entrata in materia di pretese tardive rimarranno le stesse, fatta eccezione per il termine di perenzione. Il capoverso 2 lettera a sarà completato nel senso che sarà possibile avviare la procedura anche se i diritti saranno fatti valere non solo contrariamente, ma anche sul piano di espropriazione e sugli avvisi personali.
Tutte le pretese tardive d’indennità devono dunque essere avanzate nella procedura d’espropriazione autonoma secondo il nuovo articolo 36 e seguenti della LEspr, che prende avvio presso l’autorità competente (cfr. P-art. 38). Anche se spesso l’oggetto del contendere è sempre e solo l’indennità, dal punto di vista dello Stato di diritto ha senso che prima si crei un titolo di espropriazione e così si definisca il giorno di riferimento per determinare l’indennità, tanto più in caso di controversie. Se solo la pretesa d’indennità continua a essere contestata, l’autorità competente può limitarsi a stabilire l’ammissibilità dell’espropriazione.
Art. 37 Diritti già esercitati
Il nuovo articolo 37 capoverso 1 LEspr disciplina l’inizio della procedura d’espropriazione autonoma nel caso di diritti di fatto già esercitati. Ciò succede sempre più spesso se l’opera è già stata costruita, ma solo al momento della costruzione o dell’esercizio risulta che, contrariamente all’autorizzazione originaria dell’approvazione del piano, sono interessati o si fanno valere anche altri diritti.
Attualmente vale il principio secondo cui l’espropriato non può appellarsi direttamente alla commissione di stima, ma deve appellarsi all’espropriante e pretendere da lui l’inizio di una procedura d’espropriazione presso la commissione di stima. D’ora in poi, oltre all’espropriante, anche l’espropriato sarà autorizzato a chiedere all’autorità competente l’inizio della procedura d’espropriazione (cpv. 2, primo periodo). Il capoverso 2, secondo periodo, disciplina dunque anche il termine entro cui si devono far valere le pretese di espropriazione nel caso di diritti già esercitati. L’articolo 41 capoverso 2 lettera b LEspr prevede per le notificazioni tardive delle pretese d’indennità un (breve) termine di perenzione di sei mesi. L’articolo 41 capoverso 2 lettera b LEspr e questo termine si applicano però solo se si è svolta una procedura d’espropriazione con deposito dei piani e nell’ambito della stessa le conseguenze della perenzione di cui all’articolo 41 capoverso 2 lettera b LEspr sono state anche effettivamente comminate all’espropriato. Solo se queste condizioni sono soddisfatte, oggi è determinante anche il breve termine di perenzione di sei mesi previsto dall’articolo 41 capoverso 2 lettera b LEspr. Se invece improvvisamente l’espropriante fa valere o restringe diritti senza che prima si sia svolta una procedura espropriativa – perché la legge non la prevede oppure perché è stato possibile un acquisto a trattativa privata – oppure perché nella pubblicazione o nell’avviso personale manca l’indicazione delle conseguenze della perenzione