Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/41: Revisione parziale della legge federale sulla espropriazione (LEspr) · 52 pagine
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Revisione della legge federale sulla espropriazione (LEspr)
secondo l’articolo 41 capoverso 2 lettera b LEspr, in tali casi questo termine di perenzione già oggi non è pertinente. In questi casi le pretese sottostanno esclusivamente a un termine di perenzione di cinque anni, motivato dal Tribunale federale nella decisione DTF 105 Ib 6 (Montreux) a causa di un vuoto normativo. D’ora in poi per gli espropriati varrà un unico termine di perenzione di cinque anni, entro cui l’espropriato deve chiedere l’inizio di una procedura d’espropriazione autonoma nel caso di diritti già esercitati. Scaduto il termine di cinque anni dall’informazione della soppressione del diritto, le domande e le pretese in materia di diritto delle espropriazioni si prescrivono. Questo termine si applica in qualsiasi caso, indipendentemente dal fatto che si sia già svolta una procedura d’espropriazione o meno e dal fatto che le persone interessate siano state informate o meno delle conseguenze della perenzione nella pubblicazione o nell’avviso personale. I diversi termini che di fatto hanno portato a problemi ricorrenti sono dunque fissati a un unico termine di cinque anni.
Art. 38 Competenza
Il nuovo articolo 38 disciplina la competenza per lo svolgimento della procedura d’espropriazione autonoma. Il capoverso 1 sancisce il principio secondo cui il Dipartimento competente deve condurre la procedura d’espropriazione autonoma. Se tuttavia l’espropriazione avviene in rapporto a un’opera per la cui costruzione la legislazione prevede un’approvazione dei piani, non è il Dipartimento a decidere, bensì l’autorità competente per l’approvazione dei piani. In tali casi ha senso che l’autorità competente per l’approvazione dei piani sia competente anche per una procedura d’espropriazione autonoma, dato che spesso già per la costruzione dell’impianto ha svolto una procedura di approvazione dei piani e dovrebbe già conoscere l’impianto o l’opera e le questioni correlate.
Devono essere fatte salve le regolamentazioni speciali delle competenze. Per esempio, secondo l’articolo 58 capoverso 1 della legge federale del 7 ottobre 198324 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb), per l’esecuzione di questa legge è a disposizione della Confederazione e dei Cantoni il diritto (federale) in materia di espropriazioni. Nelle loro disposizioni esecutive, i Cantoni possono dichiarare applicabile la LEspr e prevedere che il Governo cantonale decida in merito alle opposizioni rimaste controverse. Per fare in modo che la nuova LEspr corrisponda a queste disposizioni (cantonali), l’articolo 38 capoverso 3 LEspr contiene un’apposita riserva a favore di regolamentazioni speciali delle competenze.
Art. 39 Apertura della procedura
Il nuovo articolo 39 disciplina le modalità di apertura della procedura d’espropriazione autonoma. Ciò è necessario poiché d’ora in poi la domanda di aprire la procedura d’espropriazione potrà essere presentata anche dall’espropriato che non può ottenere gli atti necessari (cfr. P-art. 37 cpv. 2). Il nuovo articolo 39
24 RS 814.01