Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/41: Revisione parziale della legge federale sulla espropriazione (LEspr) · 52 pagine

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Revisione della legge federale sulla espropriazione (LEspr)

capoverso 2 LEspr prevede che l’autorità competente possa chiedere all’espropriante di presentare i documenti di cui al nuovo articolo 28 LEspr, che nella procedura combinata ordinaria sono oggetto della domanda (in particolare, piano dell’opera, piano d’espropriazione e tabella dei diritti da espropriare).

L’attuale articolo 39 può essere abrogato. La PA25 contiene disposizioni generali sulla restituzione per inosservanza dei termini (art. 24 cpv. 1) e sulla considerazione delle allegazioni tardive (art. 32 cpv. 2), che d’ora in poi si applicheranno in maniera sussidiaria nella procedura d’espropriazione combinata e in quella autonoma (cfr. Part. 110). Con l’applicabilità della PA, vi saranno maggiori possibilità, rispetto a quanto ora in vigore, di opposizioni tardive. Contrariamente all’articolo 39 LEspr, la PA26 non prevede limiti di tempo per trasmettere atti a posteriori fino all’avvio dell’esecuzione dell’opera. Dal momento che è difficile immaginare che un ostacolo del genere possa esistere a lungo, di fatto questa estensione avrà scarsa rilevanza.

Art. 40 Procedura

Il nuovo articolo 40 disciplina lo svolgimento della procedura d’espropriazione autonoma. Spetterà alle autorità che dirigono la procedura definire caso per caso le fasi procedurali necessarie.

A prescindere da come avviene la pubblicazione, gli espropriati possono opporsi all’espropriazione e anche all’opera quando il diritto che costituisce l’oggetto della procedura d’espropriazione autonoma riguarda l’esistenza o l’esercizio dell’opera. L’espropriato può presentare non solo la domanda d’indennità, ma anche opposizioni contro l’espropriazione.

L’attuale articolo 40 LEspr sarà abrogato. La PA27 contiene disposizioni generali sulla restituzione per inosservanza dei termini (art. 24 cpv. 1) e sulla considerazione delle allegazioni tardive (art. 32 cpv. 2), che d’ora in poi si applicheranno in maniera sussidiaria nella procedura d’espropriazione combinata e in quella autonoma (cfr. Part. 110).

Art. 41 Decisione

Il nuovo articolo 41 (analogamente al P-art. 34) disciplina la chiusura della procedura d’espropriazione autonoma. La decisione del dipartimento o dell’autorità competente è impugnabile dinanzi al TAF e poi dinanzi al Tribunale federale. Se la decisione è esecutiva, gli atti sono trasmessi d’ufficio alla commissione di stima per svolgere la procedura di conciliazione ed eventualmente di stima.

25 RS 172.021

26 RS 172.021

27 RS 172.021