Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/41: Revisione parziale della legge federale sulla espropriazione (LEspr) · 52 pagine

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Revisione della legge federale sulla espropriazione (LEspr)

Il capoverso 1 lettera a e il capoverso 2 lettere a e b dell’articolo 41 LEspr saranno abrogati. La PA28 contiene disposizioni generali sulla restituzione per inosservanza dei termini (art. 24 cpv. 1) e sulla considerazione delle allegazioni tardive (art. 32 cpv. 2), che d’ora in poi si applicheranno in maniera sussidiaria nella procedura d’espropriazione combinata e in quella autonoma (cfr. P-art. 110). L’articolo 41 capoverso 1 lettera b sarà disciplinato nei nuovi articoli 36 e 37.

Art. 42 Bando d’espropriazione, contenuto

Nell’articolo 42 LEspr si adeguerà la data del bando di espropriazione analogamente alla disposizione nel nuovo articolo 31 capoverso 1, secondo cui l’avviso personale andrà trasmesso prima della pubblicazione. Il bando di espropriazione varrà già dalla trasmissione dell’avviso personale e non solo dalla pubblicazione. Inoltre, il bando di espropriazione deve valere anche nelle procedure d’espropriazione autonome in cui l’autorità competente ha rinunciato a realizzare e a trasmettere l’avviso personale o non lo ha ritenuto necessario (cfr. P-art. 39 LEspr). In questo caso il bando deve valere dalla trasmissione della domanda d’espropriazione.

Art. 43 Menzione nel registro fondiario

Nell’articolo 43, invece che un attestato dell’ufficio municipale da cui risulti che i piani sono stati depositati, si richiede un attestato delle autorità competenti per l’approvazione, che non deve confermare l’inizio della procedura o qualcosa di simile, ma deve attestare all’espropriante la validità del bando di espropriazione. In ultima istanza, tale bando è la domanda decisiva per la menzione del bando d’espropriazione nel registro fondiario disciplinata nell’articolo 43 LEspr.

Art. 45 Inizio della procedura

In futuro la CFS sarà competente solo a partire dal momento in cui si sarà già presa una decisione (esecutiva) in merito alla legittimità dell’espropriazione. La procedure dinanzi alle commissioni di stima – in cui continuano a essere controverse (solo) l’indennità e le questioni correlate enumerate nell’art. 64 LEspr – anche in futuro comporteranno due parti, una procedura di conciliazione (art. 45–54 LEspr) e una procedura di stima (art. 57–75 LEspr).

Il nuovo articolo 45, al marginalia “Inizio della procedura”, disciplinerà le modalità di apertura della procedura dinanzi alla CFS.

Finora era discutibile se la CFS competente, dopo la trasmissione degli atti, dovesse iniziare e svolgere subito d’ufficio la procedura di conciliazione oppure se necessitasse a tal fine di un atto procedurale da parte di una delle parti. In passato le diverse CFS si sono attenute a prassi differenti. Proprio nel caso delle opere di maggiore entità spesso per l’espropriante è impossibile condurre trattative riguardanti

28 RS 172.021