Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/41: Revisione parziale della legge federale sulla espropriazione (LEspr) · 52 pagine
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Revisione della legge federale sulla espropriazione (LEspr)
l’acquisto di terreni con tutte le persone interessate, già prima della conclusione della procedura di approvazione dei piani, e concluderle positivamente. Quando le opere e le espropriazioni sono contestate sin nel principio, spesso le trattative sull’indennità sono anche poco promettenti. I fatti dimostrano tuttavia come in molti casi l’espropriante riesca, dopo che l’approvazione dei piani è diventata esecutiva, a provocare una conciliazione contrattuale sull’indennità, senza dover interpellare la CFS. Non ha pertanto alcun senso che la legge obblighi la CFS a iniziare d’ufficio la procedura di conciliazione nei confronti di tutti gli interessati dopo la trasmissione degli atti. Molte di queste procedure dovrebbero essere nuovamente sospese subito dopo la conclusione delle trattative dirette fra le parti e – qualora si trovasse un accordo – nuovamente cancellate in un secondo tempo a causa di una conciliazione diretta fra le parti (art. 53 LEspr). Il nuovo capoverso 1 prevede dunque che il presidente competente della CFS inizi la procedura di conciliazione solo su domanda scritta di una delle parti.
Oltre ai casi normali con una procedura di conciliazione preliminare vi sono anche i casi speciali in cui la CFS deve decidere in merito a domande (d’indennità) che dal punto di vista materiale hanno un nesso con un’espropriazione, ma per le quali non si deve decidere in merito alla tipologia e all’entità dell’indennità per un’acquisizione formale dei diritti. Alcuni esempi da citare sono per esempio la decisione in merito a domande d’indennità per rinunzia all’espropriazione (art. 14 cpv. 2 LEspr), pretese d’indennità per danno derivante da atti preparatori secondo l’articolo 15 capoverso 3, contestazioni su proprietà e manutenzione nel caso degli impianti sostitutivi di cui all’articolo 26 capoverso 3 della LEsp, danno derivante dal bando d’espropriazione di cui all’articolo 44 della LEsp, danno derivante dalla mora per il pagamento dell’indennità di espropriazione (art. 88 cpv. 3 LEspr) oppure domande di retrocessione (art. 102 e segg. LEspr). Anche in questi casi il presidente della CFS può iniziare la procedura di conciliazione solo su domanda di una delle parti.
La citazione disciplinata all’articolo 45 figurerà nel nuovo articolo 46.
Art. 46 Citazione delle parti principali
Il nuovo articolo 46 contiente le regole per l’organizzazione dell’udienza di conciliazione e sulla citazione alla medesima.
Il capoverso 1 prevede che le parti principali siano citate a comparire mediante una comunicazione personale. Il capoverso 2 contiene le conseguenze dell’inosservanza, che corrispondono all’attuale articolo 45 capoverso 3 LEspr.
La prescrizione finora in vigore, secondo cui gli espropriati sono citati a comparire a un’udienza di conciliazione «insieme o per gruppi» è superata e sarà stralciata. Siccome l’udienza di conciliazione serve ancora solo per l’udienza sull’indennità, non vi è motivo per l’unità del procedimento. Qualora lo desiderino, gli espropriati continuano ad avere la facoltà di assistere «alle udienze di tutti i gruppi» (cfr. art. 23 cpv. 2 dell’ordinanza concernente la procedura davanti alle commissioni federali di