Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/41: Revisione parziale della legge federale sulla espropriazione (LEspr) · 52 pagine
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Revisione della legge federale sulla espropriazione (LEspr)
stima29). In genere si può rinunciare a una pubblicazione. Solo nei casi eccezionali di cui all’articolo 47 capoverso 1 LEspr, quando i nomi dei cointeressati non sono noti e le ricerche non sono promettenti, il presidente deve pubblicare l’udienza di conciliazione.
Art. 47 Citazione dei cointeressati
Come finora, il nuovo articolo 47 disciplina la citazione dei cointeressati.
Il capoverso 1 prevede che i cointeressati siano citati a comparire mediante una comunicazione personale. Si rinuncerà alla pubblicazione dell’udienza di conciliazione, in modo tale che anche tutti i cointeressati siano informati dll’apertura della procedura prima della CFS. Spesso i cointeressati sono noti (p. es. dal registro fondiario) oppure si possono conoscere. Solo quando ciò non accade – p. es. nel caso delle cartelle ipotecarie, se il creditore non si è fatto iscrivere nel registro dei creditori30– la pubblicazione sarà necessaria anche in futuro.
Il capoverso 2 prevede che, sia nella citazione che in un’eventuale pubblicazione i cointeressati devono essere avvertiti sulle conseguenze in caso di non comparsa. In questo caso l’espropriante può stipulare un accordo vincolante anche per i cointeressati (accordo indiretto fra le parti secondo l’art. 53 LEspr). Inoltre, i cointeressati saranno convocati d’ufficio alla procedura ancora una volta soltanto – all’inizio della procedura di conciliazione – dal presidente della CFS. Se un cointeressato non prende parte all’udienza di conciliazione, il presidente può supporre una rinuncia alla partecipazione alla procedura e non deve più essere convocato alle successive fasi della procedura (procedura di stima inclusa). I cointeressati che non partecipano sono tuttavia liberi di richiedere una partecipazione.
Art. 48 Scopo dell’udienza
L’udienza di conciliazione dinanzi alla commissione federale di stima avviene solo in presenza di un titolo di espropriazione esecutivo. In tutte le procedure dinanzi alla commissione federale di stima – e dunque anche nella procedura di conciliazione – continua a essere dibattuta solo l’indennità. Oltre alla tipologia e all’entità dell’indennità, si possono tematizzare anche altre questioni correlate all’indennità, come le richieste di ampliamento (art. 12 e segg. e art. 64 cpv. 1 lett. b LEspr) o le pretese di risarcire il danno derivante dal bando d’espropriazione (art. 44 cpv. 2 e art. 64 cpv. 2 lett. f LEspr).
29RS 711.1
30Cfr. art. 12 dell’ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF; RS