Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/41: Revisione parziale della legge federale sulla espropriazione (LEspr) · 52 pagine

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Revisione della legge federale sulla espropriazione (LEspr)

stima32 e per analogia l’art. 25 dell’ordinanza concernente la procedura davanti alle commissioni federali di stima33).

Il senso e lo scopo della prova a futura memoria lasciano presupporre che la competenza del presidente della CFS sia appropriata. I presidenti della commissione federale di stima dispongono dell’esperienza necessaria e delle competenze (tecniche) richieste per poter valutare quali misure probatorie sono necessarie e appropriate e in che modo eseguirle. D’ora in poi dunque per tutti i casi di prova a futura memoria il presidente della commissione federale di stima sarà competente per poter far intervenire i membri della commissione di stima, qualora lo ritenga necessario. Nell’ambito della procedura di approvazione dei piani non si dovrà pertanto entrare nel merito di queste domande. Invece, dopo la definitiva approvazione dei piani, la domanda è trasmessa al presidente competente della commissione di stima, che dovrà giudicarla (cfr. P-art. 45).

Art. 55-57 Abrogati

Gli articoli 55 e 56 LEspr sono abrogati e il loro contenuto, laddove necessario, spostato negli articoli 34 e 41. Nella procedura d’espropriazione combinata e in quella autonoma si deciderà in merito alla legalità dell’espropriazione e alle opposizioni e domande di cui al nuovo articolo 33 capoverso 1 lettere a-c.

Anche l’articolo 57 può essere abrogato. L’inizio della procedura di stima sarà disciplinato nel nuovo articolo 66 LEspr.

Art. 59 Commissioni di stima, composizione, nomina e relazioni d’interesse

Con la presente revisione si disciplineranno diversamente la nomina e la composizione delle commissioni di stima e delle relative segreterie. Per i membri delle commissioni e per i membri di eventuali segreterie si devono creare condizioni quadro legali uniformi. Per esempio, in futuro tutte le persone che sono impiegate a titolo eccezionale e principale con un grado d’occupazione fisso dalle commissioni e dalle segreterie saranno soggette al diritto del personale federale. Per i membri delle commissioni e delle segreterie che lavorano a titolo accessorio si devono creare principi uniformi che corrispondono a quelli validi per le persone dipendenti, soprattutto in termini di revoca, tutela degli interessi e obbligo di fedeltà. Nella definizione delle disposizioni ci si atterrà ai principi della Confederazione sul governo d’impresa34 e al modello di profilo emanato in loro virtù, purché sia ritenuto efficace. Inoltre, la nuova concezione delle commissioni di stima prende a modello anche la normativa per le commissioni extraparlamentari con poteri decisionali ai sensi dell’ordinanza del 25 novembre 199835 sull’organizzazione del Governo e

32RS 711.1

33RS 711.1

34https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2006/7545.pdf

35 RS 172.010.1