Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/41: Revisione parziale della legge federale sulla espropriazione (LEspr) · 52 pagine

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Revisione della legge federale sulla espropriazione (LEspr)

dell’Amministrazione (OLOGA), motivo per cui per esempio le disposizioni concernenti le segreterie si attengono alle disposizioni vincolanti dell’OLOGA.

Nei nuovi capoversi 1 e 2 dell’articolo 59 si disciplineranno composizione, nomina e relazioni d’interesse dei membri delle commissioni di stima. Il sistema di nomina finora in vigore con tre diverse autorità di nomina (TAF, Consiglio federale, Governi dei Cantoni) è pesante e complicato e deve essere semplificato. D’ora in poi tutti i membri della commissione federale di stima, ossia il presidente, i supplenti e gli altri membri saranno nominati dal TAF. Già oggi il TAF è autorità di vigilanza e di nomina, funzionalmente è il più vicino alla CFS a causa della sua attività di prima istanza e delle tre attuali autorità di nomina è il più idoneo come autorità di nomina singola.

D’ora in poi i membri non saranno più nominati dai Governi dei Cantoni il cui territorio è compreso nel circondario di stima. Il numero degli altri membri sarà fissato a massimo altri 15 membri indipendentemente dai Cantoni interessati, inclusi i cinque altri membri finora nominati dal Consiglio federale. Il numero di membri cantonali nelle singole commissioni di stima varia attualmente da 3 a 21, a seconda del numero di Cantoni il cui territorio è compreso nel circondario di stima. Oggi la CFS conta tra 10 e 29 membri, inclusi i presidenti e i supplenti. Con questa limitazione a massimo 15 altri membri in futuro saranno attivi meno membri di oggi nella CFS del circondari di stima 7 (Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna, Soletta e Giura; -2), 9 (Cantoni di Lucerna, Obvaldo, Nidvaldo, Uri, Zugo, Glarona e Svitto; -

11) e 11 (Cantoni di Sciaffusa, Turgovia, San Gallo, Appenzello Esterno e Appenzello Interno; -7). Nelle commissioni dei circondari di stima da 1 a 6, 8, 10 e 12 si potevano nominare tra 1 e 8 altri membri in più. Il TAF, in qualità di autorità di nomina, deciderà quanti altri membri nominare per ciascuna commissione di stima.

Siccome d’ora in poi il numero massimo di membri nelle commissioni di stima sarà disciplinato nella legge, si può abrogare l’ordinanza del 17 maggio 197236 concernente il numero dei membri cantonali delle CFS. Siccome la durata in carica degli altri membri che finora erano nominati dal Consiglio federale e dai Governi dei Cantoni differisce temporalmente, si prevederà una disposizione transitoria (cfr. disposizioni finali).

Per una buona governance deve essere possibile che i membri nominati, per motivi importanti, possano anche essere richiamati dall’autorità di nomina (art. 6 cpv. 3 modello di atto). Sussistono motivi importanti quando il rapporto non può più continuare secondo la buona fede, per esempio se un membro non soddisfa più le condizioni per l’esercizio del mandato, si è verificata una grave violazione degli obblighi oppure non è possibile risolvere in altro modo un conflitto d’interessi duraturo. In virtù del diritto delle autorità federali di adire le vie legali in materia di diritto amministrativo, la revoca può essere esaminata da un tribunale.

Capoverso 3: i membri delle commissioni di stima sono nominati dal TAF per un periodo di sei anni. Dal punto di vista della durata in carica, questo capoverso è ripreso dall’attuale articolo 61 e completato. In futuro la durata in carica sarà limita-

36 RS 711.12