Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/43: 13.407 n Iv.pa. Reynard. Lottare contro le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale · 17 pagine

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Sintesi della consultazione 13.407

N. riferimento: COO.2180.104.7.111597 / 462/2016/00012

La revisione dell’articolo 261bis comma 5 CP renderebbe più difficile attuare la richiesta dell’UDF di permettere agli ufficiali di stato civile e agli officianti in una chiesa di rifiutarsi di celebrare un matrimonio omosessuale per motivi di coscienza74.

2.5.5 Difesa della libertà scientifica

Secondo un partecipante75, l’omosessualità (e la bisessualità per analogia) sono un fenomeno controverso, tanto sul piano sociale quanto su quello scientifico, e le sue origine non sono ancora state delucidate. Numerosi studi scientifici hanno messo in evidenza i problemi legati alla tendenza omosessuale e ai suoi modi di vita. Allo stato attuale della scienza, l’omosessualità non è innata. Proteggendo penalmente questo fenomeno l’avamprogetto mette in pericolo la libertà scientifica.

2.5.6 Difesa della pace pubblica

Secondo un partecipante76, l’articolo 261bis CP, in quanto posizionato nel Titolo dodicesimo del Libro secondo del Codice penale, deve proteggere la tranquillità pubblica. Proteggendo penalmente fenomeni socialmente controversi quali l’omosessualità e la transessualità, l’avamprogetto mette in pericolo la libertà d’opinione e d’informazione, la libertà di coscienza e di credo, nonché la libertà scientifica. Ciò costituisce un pericolo per la tranquillità pubblica.

2.5.7 Inadeguatezza del criterio dell’orientamento sessuale

Due partecipanti77 ritengono che l’orientamento sessuale non costituisca un criterio sul quale si possa fondare una discriminazione lesiva della dignità umana. È infatti scientificamente contestato che l’orientamento sessuale sia innato e non modificabile78. Per il primo partecipante79 l’articolo 261bis CP dovrebbe proteggere unicamente caratteristiche umane imposte e determinate dalla genetica e che sfuggono a qualsiasi giudizio di valore quali il colore della pelle o il sesso. L’opzione di proteggere penalmente pratiche sessuali come l’omosessualità è dunque escluso. Il secondo partecipante80 ritiene discutibile definire l’identità umana basandosi sul sentire sessuale piuttosto che sul sesso biologico (uomo o donna). Non si può dunque mettere sul medesimo piano l’omosessualità e la bisessualità, da un lato, e l’eterosessualità dall’altro. È inoltre discutibile proteggere penalmente pratiche sessuali socialmente controverse quali l’omosessualità.

2.5.8 Inadeguatezza del criterio dell’identità di genere

Tre partecipanti81 contestano il criterio dell’identità di genere, che introduce la teoria del genere nel diritto penale. Questa teoria parte dal principio che il genere è una costruzione sociale che la società impone all’individuo e che quest’ultimo dovrebbe poter scegliere liberamente il suo genere82. Essa nega la coerenza naturale esistente tra il sesso biologico, l’identità di genere percepita e il desiderio sessuale83.

Per un partecipante84, l’articolo 261bis CP dovrebbe proteggere unicamente le caratteristiche umane imposte e determinate dalla genetica. Il criterio dell’identità di genere definito secondo la teoria del genere non è dunque pertinente.

74 UDF

75 Zukunft CH

76 Zukunft CH

77 Jugend & Familie, Zunkunft CH

78 Jugend & Familie, Zunkunft CH

79 Zukunft CH

80 Jugend & Familie

81 Jugend & Familie, UDF, Zukunft CH

82 Jugend & Familie

83 Zukunft CH

84 Jugend & Familie