Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/43: 13.407 n Iv.pa. Reynard. Lottare contro le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale · 17 pagine
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Sintesi della consultazione 13.407
N. riferimento: COO.2180.104.7.111597 / 462/2016/00012
pen herabzusetzen oder zu diskriminieren, wer mit derartigen Handlungen eine diskriminierende oder herabsetzende Wirkung in Kauf nimmt (…) wird (…) bestraft. »).
2.4.2.5 Il rifiuto di un servizio destinato al pubblico
Un partecipante34 chiede di precisare l’interpretazione e la portata della fattispecie menzionata all’articolo 261bis comma 5 CP. Nel quadro dell’esecuzione delle pene e delle misure, i detenuti sono collocati in funzione dei loro caratteri sessuali primari sulla base della distinzione classica tra «maschi» («männlich») e «femmine» («weiblich»). Per ragioni organizzative ed economiche non è possibile considerare l’identità di genere a breve e medio termine. Partendo dal principio secondo cui la nuova disposizione non implicherà un collocamento in funzione dell’identità di genere, che non corrisponde alla definizione tradizionale del sesso, il suddetto partecipante ritiene che occorra dunque evitare che il personale di servizio dell’esecuzione delle pene e delle misure incorra in una condanna penale nei casi in cui per ragioni organizzative ed economiche non sia possibile collocare le persone transessuali («Transmenschen») o intersessuali («Intermenschen») separatamente dagli altri detenuti.
2.4.3 Rapporto esplicativo
2.4.3.1 Identità sessuale
Un partecipante35 ritiene che nel rapporto esplicativo il termine «identità sessuale» («sexuelle Identität») non sia utilizzato propriamente poiché si riferisce all’identità di una persona in relazione al suo orientamento sessuale e non all’identità di genere («Geschlechtsidentität»), all’espressione delle caratteristiche sessuali («Geschlechtsausdruck») o ai caratteri sessuali («Geschlechtsmerkmale»). Il termine non comprende dunque né le persone transessuali («Transmenschen») né quelle intersessuali («Intermenschen»).
2.4.3.2 Transessualità e intersessualità
Diversi partecipanti36 criticano l’uso, nel rapporto esplicativo, dei termini «transessualità» («Transsexualität») e «intersessualità» («Intersexualität»), che a torto fanno pensare di riferirsi all’orientamento sessuale o alla sessualità nel senso dell’insieme dei comportamenti relativi all’istinto sessuale (desiderio sessuale). Suggeriscono di sostituire il primo termine con «transidentità» («Transidentität»), poiché si tratta di definire lo stato di una persona che sente di appartenere a un sesso che non corrisponde a quello che le sue caratteristiche fisiche le hanno attribuito alla nascita. Il secondo termine andrebbe invece sostituito, in tedesco, con «Intergeschlechtlichtkeit», al fine di sottolineare il fatto che in questo caso la sessualità va intesa nella sua accezione biologica, ossia l’insieme dei caratteri propri a ciascun sesso, all’apparato genitale. Un partecipante37 propone in merito di utilizzare piuttosto «varianti dello sviluppo sessuale» («Varianten der Geschlechtsentwicklung»), come raccomandato dalla Commissione nazionale d’etica per la medicina umana.
2.4.3.3 Preferenze sessuali patologiche
Tre partecipanti38 criticano il fatto che il rapporto esplicativo sottolinei inutilmente che le esternazioni discriminatorie e gli incitamenti all’odio contro preferenze sessuali patologiche come la pedofilia non rientrano nell’ambito tutelato dall’avamprogetto. Da un lato, infatti, questa delimitazione del campo d’applicazione è evidente. Dall’altro è sorprendente e discutibile mettere in relazione, seguendo schemi di pensiero obsoleti, l’omosessualità e la transessualità con disturbi patologici. È dunque inutile menzionarlo nel rapporto esplicativo.
34 ZH
35 TGNS
36 BS, GR, ZH, UCS, CSP, TGNS, Werlen Mirjam
37 Werlen Mirjam
38 ZH, UCS, CSP