Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/43: 13.407 n Iv.pa. Reynard. Lottare contro le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale · 17 pagine
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Sintesi della consultazione 13.407
N. riferimento: COO.2180.104.7.111597 / 462/2016/00012
2.4.3.4 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale
Un partecipante39 rileva che l’emanazione di una norma penale genera sempre un aumento del lavoro delle autorità di perseguimento penale e dunque dei costi. Per questo motivo è erroneo pretendere nel rapporto esplicativo che le modifiche proposte non abbiano alcuna ripercussione finanziaria e sull’effettivo del personale.
2.4.4 Altre proposte
2.4.4.1 Creazione di una norma distinta
Diversi partecipanti40 approvano l’avamprogetto ma ne criticano l’integrazione degli articoli 261bis CP e 171c comma 1 CPM. Suggeriscono di creare una norma distinta. L’estensione della norma esistente rischia infatti di comportare una diluizione e un indebolimento della lotta contro le diverse forme di discriminazione, mentre un nuovo articolo consentirebbe al contrario di rafforzare la protezione delle persone interessate41. L’introduzione di una nuova disposizione nel titolo 12 della Parte speciale del Codice penale eviterebbe inoltre una discussione di principio infuocata sulla pertinenza dell’articolo 261bis CP42.
Per le medesime ragioni un partecipante43 si dichiara contrario alla modifica del titolo marginale degli articoli 261bis CP e 171c comma 1 CPM.
2.4.4.2 Legittimazione a ricorrere delle associazioni
Due partecipanti44 auspicano che le associazioni e le organizzazioni specializzate siano legittimate a costituirsi parte in un procedimento, il che faciliterebbe alle persone discriminate l’accesso alla giustizia45. La difesa degli interessi collettivi in questione richiede inoltre una consapevolezza delle discriminazioni di cui sono vittime le persone interessate46.
2.4.4.3 Legge generale sull’uguaglianza, ulteriori misure legislative, amministrative e altre
Basandosi sulle raccomandazioni del Centro svizzero di competenza per i diritti umani (CSDU) nel rapporto di luglio 201547 e su quelle dell’ONU nel quadro dell’attuazione del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, della Convenzione sui diritti del fanciullo e della Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, diversi partecipanti48 richiedono ulteriori misure legislative, amministrative e altre, in collaborazione con la società civile e le organizzazioni, per prevenire, perseguire ed eliminare gli atti di discriminazione e di violenza, sostenere le persone oggetto di tali atti e garantire che gli autori debbano rendere conto in maniera adeguata dei loro atti. Una misura legislativa potrebbe essere l’emanazione di una legge generale sull’uguaglianza o contro la discriminazione49. Quali misure non legislative è in particolare necessario adottare provvedimenti di sensibilizzazione e di formazione50, segnatamente nei settori educativo, professionale e medico51, nonché misure di sostegno alle vittime52.
39 CPS
40 FR, SG, Werlen Mirjam
41 FR, SG
42 SG
43 SG
44 FR, Pink Cross
45 FR
46 Pink Cross
47 Der Zugang zur Justiz in Diskriminierungsfällen; rapporto realizzato sul mandato del Consiglio federale in esecuzione del postulato Naef 12.3543 «Rapporto sul diritto in materia di protezione dalla discriminazione» e disponibile solo in tedesco.
48 UCS, FSAG, GDS, Milchjugend, Pink Cross, Santé sexuelle Suisse, TGNS
49 UCS, Pink Cross
50 FSAG, GDS, Pink Cross, TGNS
51 FSAG
52 Pink Cross