Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/43: 13.407 n Iv.pa. Reynard. Lottare contro le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale · 17 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 7Fedlex · Rapporto sui risultati
Sintesi della consultazione 13.407
N. riferimento: COO.2180.104.7.111597 / 462/2016/00012
2.4.2.2 Il concetto d’identità di genere
Un partecipante26 sottolinea le difficoltà d’interpretazione del concetto d’identità di genere. Quest’ultima, infatti, si manifesta innanzitutto tramite un processo interiore e non attraverso fatti concretamente verificabili come il colore della pelle o l’appartenenza religiosa. Vi è dunque il pericolo che l’interpretazione della disposizione estenda in maniera imprevedibile e illimitata i comportamenti punibili, a tal punto che la norma non avrebbe più alcun rapporto con la ratio legis originale, il che sarebbe problematico dal punto di vista dello Stato di diritto. Il concetto di identità di genere, inoltre, non è compatibile con il numero limitato delle identità riconosciute dal diritto in materia di stato civile, per cui il concetto tutelato penalmente costituirebbe una contraddizione con la realtà del diritto civile, i cui effetti sono, di fatto, molto più importanti per gli individui.
2.4.2.3 Il concetto di pubblicità
Tre partecipanti27 auspicano la precisazione del termine «pubblicamente» agli articoli 261bis capoverso 4 CP e 171c capoverso 1 CPM. Due di essi28 ritengono che l’estensione del campo d’applicazione della norma non debba condurre a un controllo esagerato delle frasi scambiate tra individui per scherzo o noncuranza o in maniera poco riflettuta, per cui i cittadini non osano più partecipare a conversazioni al di fuori del contesto familiare per timore di una denuncia. Il termine «pubblicamente» andrebbe dunque chiarito affinché i non addetti ai lavori sappiano che non comprende le frasi dette al tavolo di un ristorante o in un treno. Fondandosi sulla giurisprudenza, il termine potrebbe essere precisato come segue29: «Sono considerati pubblici gli atti commessi in seno a una cerchia di certe dimensioni che riunisce persone prive di legami personali tra loro. Non sono considerati pubblici in particolare gli atti commessi in un contesto familiare o amichevole.» («Als öffentlich gelten Tathandlungen, welche sich an einen grösseren, durch persönliche Beziehungen nicht zusammenhängenden Kreis von Personen richten. Nicht öffentlich sind insbesondere Handlungen im privaten Freundes- und Familienbereich»).
Secondo il terzo partecipante30 la definizione data dalla giurisprudenza consente delle eccezioni problematiche nel contesto delle reti sociali.
2.4.2.4 L’intenzionalità
Secondo due partecipanti31 è opportuno sottolineare che vanno considerate soltanto le discriminazioni di una certa gravità. Uno di questi32 suggerisce di precisare gli articoli 261bis comma 4 CP e 171c comma 1 CPM nel senso che l’autore deve seriamente, coscientemente e pubblicamente cercare di denigrare la vittima. Il secondo33 propone invece di riformulare totalmente il comma nella maniera seguente: «chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in altra maniera tratta una persona o un gruppo di persone in modo lesivo della dignità umana per la loro razza, etnia, religione, eterosessualità, omosessualità, bisessualità o identità di genere al fine di discreditarli o discriminarli, chiunque con questo tipo di atti accetta come possibile un effetto discriminatorio o discreditante […] è punito […]» (« Wer öffentlich durch Wort Schrift, Bild, Gebärden Tätlichkeiten oder in anderer Weise eine Person oder eine Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie, Religion, Hetero-, Homo- oder Bisexualität oder ihrer Geschlechtsidentität in einer gegen die Menschenwürde verstossender Weise behandelt, um diese Personen oder Personengrup-
26 BS
27 LU, CPS, Pink Cross
28 LU, CPS
29 CPS
30 Pink Cross
31 LU, CPS
32 LU
33 CPS