Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/45: Ordinanza sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 54 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 41Fedlex · Rapporto esplicativo
seguito al taglio della metà del personale, il grado di copertura aumentasse dal 105 al 110 per cento.
Se la previdenza è ripartita tra più istituti, l’adempimento delle condizioni per la rinuncia alla liquidazione parziale andrà verificato per ciascun istituto.
In caso di copertura insufficiente occorre partire dal presupposto che, per principio, si debba sempre procedere a una liquidazione parziale (tranne nel caso eccezionale di cui al cpv. 5), altrimenti la situazione dell’istituto si aggraverebbe ulteriormente. Il capoverso 4, tuttavia, è una disposizione potestativa, ragion per cui l’organo supremo avrà un certo margine discrezionale. Potrà pertanto rinunciare alla liquidazione parziale, se saranno adempiute cumulativamente le condizioni di cui al capoverso 4. Tuttavia, se la variazione del grado di copertura supererà i tre punti percentuali, si dovrà sempre procedere a una liquidazione parziale. In caso di copertura insufficiente, il limite dei tre punti percentuali è inteso a proteggere gli assicurati rimanenti.
Il perito in materia di previdenza professionale dovrà calcolare la variazione del grado di copertura e confermarla all’organo supremo. Quest’ultimo avrà il compito di verificare l’adempimento delle condizioni per la rinuncia alla liquidazione parziale e di prendere una decisione in merito.
Se le condizioni sono adempiute, l’istituto di previdenza non dovrà necessariamente informare gli assicurati conformemente all’articolo 53d capoverso 5 LPP. Tuttavia, non è escluso che gli assicurati interessati esigano un’informazione. La decisione sulla rinuncia alla liquidazione parziale dovrà essere esaminata, se del caso, dall’autorità di vigilanza competente.
A fronte di tale rinuncia, gli assicurati uscenti riceveranno unicamente la prestazione di libero passaggio, come nel caso di una normale uscita di singoli assicurati.
Il capoverso 5 stabilisce esplicitamente che si potrà rinunciare alla liquidazione parziale se la parte del disavanzo tecnico attribuibile agli assicurati uscenti sarà finanziata e compensata da terzi. In questi casi, in particolare quando è il datore di lavoro che prende a carico la copertura insufficiente, si può evitare un onere sproporzionato (altre possibilità sono il finanziamento tramite un fondo di beneficenza o da parte dell’acquirente).
Art. 32a (nuovo) Cessazione dell’assicurazione obbligatoria dopo il compimento dei
58 anni
(art. 47a cpv. 8 LPP)
In virtù dell’articolo 47a capoverso 8 il Consiglio federale avrà in futuro la competenza di disciplinare le spese riconosciute come spese di amministrazione, il prelievo di contributi di risanamento e i dettagli della continuazione dell’assicurazione nei casi in cui l’assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza nel quale sono necessari meno di due terzi della prestazione d’uscita per l’acquisto di tutte le prestazioni regolamentari.
Cpv. 1
Questo capoverso fa riferimento ai contributi per le spese di amministrazione riscossi presso il datore di lavoro e i suoi dipendenti conformemente al regolamento dell’istituto di previdenza in questione. Agli assicurati di cui all’articolo 47a LPP non potranno essere addebitate spese che per gli altri assicurati sono finanziate in altro modo che attraverso contributi. La disposizione di ordinanza fa riferimento alla situazione concreta dell’istituto di previdenza e tiene pertanto conto delle specificità dei vari istituti.
Cpv. 2
Durante il periodo di copertura insufficiente, gli istituti di previdenza potranno riscuotere contributi di risanamento anche dagli assicurati di cui all’articolo 47a LPP (contributi destinati a sanare la copertura insufficiente; cfr. art. 65d cpv. 3 lett. a LPP). Essi dovranno versare tali contributi alle stesse condizioni e nella stessa misura degli altri assicurati del loro istituto. La