Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/45: Ordinanza sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 54 pagine

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disposizione chiarisce inoltre che questi assicurati vanno considerati come tutti gli altri in relazione all’importo minimo dei contributi del datore di lavoro. Per quanto concerne i contributi di risanamento è importante che questi assicurati non debbano farsi carico della parte del datore di lavoro, poiché l’ammontare di eventuali contributi di risanamento futuri non è prevedibile al momento della decisione di continuare l’assicurazione. Inoltre, è poco probabile che la copertura insufficiente dell’istituto di previdenza sia sorta esclusivamente dopo la cessazione dell’assicurazione obbligatoria di questi assicurati. Verosimilmente essa è invece dovuta almeno in parte a fattori presenti già all’epoca in cui essi erano assicurati obbligatoriamente.

Cpv. 3

Se una persona licenziata dopo il compimento dei 58 anni trova un nuovo posto di lavoro, ma la relativa copertura assicurativa è nettamente peggiore (p. es. poiché l’attività è a tempo parziale o il salario è nettamente inferiore), la disposizione dell’articolo 47a capoverso 4 LPP garantisce che l’assicurato non rifiuti il posto a causa delle ripercussioni per la sua situazione previdenziale. Questi sarà assicurato nella misura corrispondente al nuovo salario presso il nuovo istituto secondo il regolamento del medesimo, mentre rimarrà assicurato presso il precedente istituto, secondo le sue disposizioni regolamentari, nella misura corrispondente alla prestazione d’uscita che resterà presso quest’ultimo. Se per esempio per l’acquisto di tutte le prestazioni regolamentari il nuovo istituto di previdenza necessita solo della metà della prestazione d’uscita depositata presso il precedente istituto di previdenza, il salario che continua a essere assicurato presso quest’ultimo verrà ridotto della metà. Questo permetterà di evitare una doppia assicurazione.

Per il diritto alla continuazione dell’assicurazione, gli istituti di previdenza non potranno prevedere un ammontare minimo della prestazione d’uscita residua che sia più sfavorevole per l’assicurato di quello previsto all’articolo 47a capoverso 4 LPP (un terzo della precedente prestazione d’uscita). Non potranno per esempio esigere che la prestazione d’uscita residua corrisponda almeno all’avere che avrebbe accumulato un assicurato per il quale sia sempre stato assicurato l’importo minimo di cui all’articolo 8 capoverso 2 LPP.

Cpv. 4

La lacuna che verrà a crearsi in seguito al trasferimento al nuovo istituto di previdenza non potrà essere colmata mediante riacquisti. Nella misura dell’importo trasferito, gli assicurati non potranno appellarsi all’articolo 79b capoverso 1 LPP. Se fosse autorizzato un tale riacquisto, vi sarebbe il rischio di una doppia assicurazione.

Art. 32b (nuovo) Assicurazione facoltativa esclusivamente nell’ambito della previ-

denza più estesa per i salariati

(art. 4 cpv. 3bisLPP)

Secondo l’articolo 4 capoverso 3bisLPP, i salariati che esercitano professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d’impiego di durata limitata avranno in futuro la possibilità, con il consenso del datore di lavoro, di assicurarsi alla stregua degli indipendenti esclusivamente nella previdenza professionale più estesa. La presente disposizione è intesa a migliorare la previdenza di questa categoria di salariati, cui appartengono tipicamente gli operatori culturali o i docenti supplenti, che potranno così accedere più facilmente all’assicurazione facoltativa.

L’articolo 32b precisa quali salariati potranno beneficiare di questa nuova possibilità, vale a dire quelli non assoggettati all’assicurazione obbligatoria. Con il consenso del datore di lavoro, i salariati che esercitano professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d’impiego di durata limitata e non sono soggetti all’assicurazione obbligatoria potranno in futuro assicurarsi esclusivamente nella previdenza professionale più estesa. Quelli tra loro che adempiono le condizioni per l’assicurazione facoltativa nel quadro della LPP (guadagno di almeno 21 150 fr.), potranno scegliere, come già possono fare attualmente i lavoratori indipendenti, se assicurarsi alla previdenza professionale nel quadro della LPP oppure