Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/45: Ordinanza sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 54 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 38Fedlex · Rapporto esplicativo

Il capoverso 6 disciplina la tenuta dei conti individuali di vecchiaia in relazione ai prelievi anticipati nell’ambito della promozione della proprietà d’abitazioni e al loro rimborso conformemente all’articolo 30d capoverso 6 LPP. Secondo l’articolo 11 capoverso 2, alla fine dell’anno civile l’istituto di previdenza deve per principio accreditare all’assicurato l’interesse annuo calcolato sull’avere di vecchiaia esistente alla fine dell’anno civile precedente. Nei casi in cui nel corso dell’anno sono stati prelevati anticipatamente averi della previdenza obbligatoria nel quadro della promozione della proprietà d’abitazioni, questa disposizione penalizzerebbe l’istituto di previdenza. Per questa ragione, il capoverso 6 limita l’obbligo di corrispondere gli interessi: l’istituto di previdenza deve accreditare gli interessi sull’importo prelevato anticipatamente dalla parte obbligatoria dell’avere di vecchiaia soltanto fino al momento del prelievo. In caso di rimborso del prelievo anticipato, sulla parte obbligatoria dell’importo rimborsato devono essere corrisposti interessi a contare dal rimborso.

Il capoverso 7 stabilisce come va tenuto il conto individuale di vecchiaia in caso di trasferimento di una parte delle prestazioni d’uscita nel quadro di un conguaglio della previdenza professionale: gli interessi sulla parte delle prestazioni d’uscita trasferita vanno accreditati al coniuge debitore fino al trasferimento, e in seguito al coniuge creditore.

Art. 14 cpv. 1

(art. 15, 34 cpv. 1 lett. b LPP e 18 LFLP)

L’espressione «età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia» sarà sostituita con «età di riferimento».

Art. 16a cpv. 1, ultimo periodo

(art. 53e cpv. 8 LPP)

L’ultimo periodo del vigente articolo 16a capoverso 1 è soppresso, dato che rimanda all’articolo 8 OLP, che verrà abrogato.

Art. 17 Calcolo della prestazione di vecchiaia massima che si può rinviare

(art. 13c cpv. 2 LPP)

In futuro, in virtù dell’articolo 13c LPP gli assicurati avranno la possibilità di rinviare di al massimo cinque anni la riscossione della prestazione di vecchiaia, nella misura in cui continueranno a esercitare un’attività lucrativa. Il capoverso 2 del medesimo articolo attribuisce al Consiglio federale il compito di disciplinare il calcolo della prestazione di vecchiaia massima che può essere rinviata.

Secondo l’articolo 17, se un assicurato che raggiunge l’età di riferimento regolamentare desidera rinviare la totalità o una parte della prestazione di vecchiaia, occorre calcolare se e in che misura sia ammesso un rinvio in quel momento. L’assicurato può rinviare la riscossione della parte della prestazione di vecchiaia che corrisponde alle prestazioni regolamentari massime per il salario ancora percepito. Per il calcolo, gli istituti di previdenza possono utilizzare le loro tabelle di riscatto.

Qui di seguito è presentato un esempio a titolo illustrativo. Prima del raggiungimento dell’età di riferimento regolamentare, un’assicurata conseguiva un salario annuo di 120 000 franchi. Secondo le disposizioni regolamentari avrebbe potuto accumulare al massimo un avere di vecchiaia di 670 000 franchi. Il suo avere effettivo ammonta a 495 000 franchi. Dopo il raggiungimento dell’età di riferimento regolamentare, l’assicurata desidera continuare a lavorare al 40 per cento, per un salario annuo di 48 000 franchi. Secondo il regolamento, con un salario di 48 000 franchi avrebbe potuto accumulare al massimo un avere di vecchiaia di 265 000 franchi fino al momento del calcolo (raggiungimento dell’età di riferimento regolamentare). Al raggiungimento dell’età di riferimento regolamentare, l’assicurata dovrebbe riscuotere una prestazione di vecchiaia corrispondente almeno a un avere di 230 000 franchi (495 000 fr.