Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/45: Ordinanza sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 54 pagine

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esclusivamente nel regime sovraobbligatorio. La nuova possibilità migliorerà pertanto in particolare la situazione previdenziale dei lavoratori che a causa della durata limitata degli impieghi o dei frequenti cambiamenti di datore di lavoro non riescono mai a conseguire un salario superiore alla soglia d’entrata di 21 150 franchi e non possono quindi assicurarsi facoltativamente secondo l’articolo 46 LPP.

I salariati con rapporti d’impiego di durata limitata o frequenti cambiamenti di datore di lavoro soggetti all’assicurazione obbligatoria non avranno invece la possibilità di assicurarsi esclusivamente nel regime sovraobbligatorio, dato che la loro previdenza professionale è garantita. Si tratta in primo luogo delle persone i cui rapporti di lavoro hanno una durata superiore a tre mesi, le quali, secondo l’articolo 1j capoverso 1 lettera b, sottostanno all’assicurazione obbligatoria fin dall’inizio del rapporto di lavoro. Sottostanno inoltre all’assicurazione obbligatoria i lavoratori il cui rapporto di lavoro, di una durata iniziale inferiore a tre mesi, è successivamente prolungato oltre i tre mesi (art. 1k lett. a). Si tratta infine delle persone che sono state assunte a più riprese dallo stesso datore di lavoro per un periodo complessivamente superiore a tre mesi e senza interruzioni superiori a tre mesi, che sono assicurate obbligatoriamente a partire dall’inizio del quarto mese di lavoro (art. 1k lett. b).

Se il datore di lavoro acconsente all’assicurazione secondo l’articolo 4 capoverso 3bisLPP, dovrà partecipare al pagamento dei contributi. I salariati dovranno dimostrare di aver versato i contributi all’istituto di previdenza, il che è necessario non soltanto per quanto concerne i contributi AVS, ma anche sul piano fiscale.

Art. 60bbisAcquisto durante o dopo la riscossione di una prestazione di vec-

chiaia

(art. 79b cpv. 2 lett. b LPP)

In virtù dell’articolo 79b capoverso 2 lettera b LPP, il Consiglio federale disciplina il riscatto (acquisto) per le persone che ricevono già una prestazione della previdenza professionale. Secondo il presente nuovo articolo di ordinanza, se una persona riscuote o ha riscosso una prestazione di vecchiaia di un istituto di previdenza, in caso di acquisto presso un istituto di previdenza l’importo massimo acquistabile si ridurrà dell’importo dell’avere corrispondente alla prestazione di vecchiaia già riscossa. Questa disposizione, che corrisponde a una prassi già vigente (cfr. Bollettino della previdenza professionale dell’UFAS n. 91, [N. 527], in tedesco e francese), impedirà alle persone che riscuotono già una prestazione di vecchiaia di ricostituire una seconda previdenza fiscalmente agevolata mediante acquisti.

Disposizioni transitorie della modifica del...

a. Aliquota minima di conversione per gli uomini e per le donne dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021

L’età di riferimento delle donne sarà aumentata progressivamente a 65 anni tra il 1° gennaio 2018 e il 1° gennaio 2021. Con un ritardo di un anno, vale a dire dal 1° gennaio 2019, l’aliquota minima di conversione verrà progressivamente ridotta dal 6,8 al 6,0 per cento. Gli uomini subiranno soltanto le conseguenze della riduzione dell’aliquota minima di conversione, ma la loro età di riferimento non cambierà. Questa differenza comporta che per un periodo transitorio di tre anni (dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021) le aliquote minime di conversione degli uomini e delle donne tra i 62 e i 70 anni non saranno identiche. Prima del 1° gennaio 2019, alle donne che andranno in pensione dopo il compimento del 64° anno d’età si applicherà l’aliquota minima di conversione del 6,8 per cento.

Le aliquote applicabili sono riportate in due tabelle separate, per gli uomini al capoverso 1, per le donne al capoverso 2. L’aliquota in caso di anni d’età incompleti al momento della riscossione della rendita sarà calcolata esattamente per ogni mese, vale a dire mediante interpolazione lineare.