Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/45: Ordinanza sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 54 pagine
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Gli istituti di previdenza che, conformemente all’articolo 13 capoverso 4 LPP, prevedono un’età di pensionamento minima regolamentare inferiore a 62 anni fisseranno le aliquote di conversione applicabili per il periodo fino ai 62 anni.
b. Conto di vecchiaia supplementare per gli assicurati della generazione di transizione
Al fine di compensare gli effetti della riduzione dell’aliquota di conversione saranno introdotte misure compensative a lungo termine quali l’abbassamento della deduzione di coordinamento, la nuova graduazione degli accrediti di vecchiaia, il supplemento sulle nuove rendite individuali AVS e l’aumento del limite massimo della somma delle rendite per coniugi. Queste misure saranno particolarmente efficaci per gli assicurati giovani, che hanno ancora un lunga durata di contribuzione davanti a sé, mentre risulteranno insufficienti per gli assicurati più anziani (generazione di transizione). La riforma prevede pertanto misure speciali per queste persone, che altrimenti rischierebbero di subire una riduzione delle prestazioni.
La generazione di transizione sarà costituita dalle persone che il 1° gennaio 2019 avranno già compiuto 45 anni. Per quanto riguarda le prestazioni di vecchiaia, la misura transitoria prevede la soluzione seguente per l’avere di vecchiaia degli assicurati appartenenti alla generazione di transizione: se del caso, al momento della riscossione della rendita il loro avere verrà aumentato dell’importo necessario per mantenere le prestazioni a un livello equivalente a quello della rendita calcolata secondo il diritto anteriore.
Il capoverso 1 stabilisce le modalità per la tenuta di un conto di vecchiaia separato, in aggiunta al conto testimone «nuova LPP», per gli assicurati della generazione di transizione. Dal 1° gennaio 2019, per la tenuta di questo conto di vecchiaia supplementare saranno applicati i parametri previsti dal diritto attuale per quanto riguarda la definizione del salario coordinato, le aliquote degli accrediti di vecchiaia e l’aliquota minima di conversione.
Il capoverso 2 stabilisce che il saggio minimo d’interesse applicabile annualmente al conto di vecchiaia supplementare corrisponde al saggio applicato nell’anno civile precedente. Esso deve pertanto corrispondere esattamente a quello applicato al conto testimone «nuova LPP». Saranno applicate per analogia anche le disposizioni specifiche concernenti il prelievo e il rimborso di fondi nel quadro della promozione della proprietà d’abitazioni e la divisione delle prestazioni in caso di divorzio. La disposizione specifica concernente gli acquisti (art. 11 cpv. 5 LPP) non sarà invece applicata, poiché eventuali acquisiti effettuati dopo l’entrata in vigore della riforma non dovranno figurare nel conto di vecchiaia supplementare ma soltanto nel conto testimone «nuova LPP».
Cpv. 3
Le disposizioni legali non precisano se la garanzia delle prestazioni accordata alla generazione di transizione valga solo in caso di pensionamento a 65 anni per gli uomini e a 64 anni per le donne (età ordinaria di pensionamento secondo il diritto vigente) o anche in caso di pensionamento anteriore. La lettera c capoverso 2 delle disposizioni transitorie della modifica della LPP non è inequivocabile su questo punto. Il capoverso 3 della medesima lettera stabilisce che il Consiglio federale disciplina i dettagli. Poiché la legge lascia aperte varie possibilità, il Consiglio federale pone in consultazione due varianti:
- Variante 1 – Nessuna garanzia in caso di pensionamento prima dei 64/65 anni
- Variante 2 – Garanzia in caso di pensionamento prima dei 64/65 anni
Queste due varianti figurano nelle lettere b capoverso 3 e c capoverso 2 delle disposizioni transitorie dell’OPP 2. Per gli assicurati la differenza tra le due varianti sarà di grande importanza, soprattutto per coloro che lasceranno involontariamente il mondo del lavoro prima dell’età di pensionamento legale. Se una persona riscuoterà la sua prestazione di vecchiaia anche solo un mese prima del compimento del 64° o del 65° anno d’età, con la variante 1 non beneficerà di alcun versamento del Fondo di garanzia LPP a tutela dei diritti acquisiti e potrà dunque attenuare le ripercussioni della riduzione dell’aliquota minima di conversione soltanto attraverso l’abbassamento della deduzione di coordinamento e l’aumento degli accrediti di