Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/45: Ordinanza sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 54 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 37Fedlex · Rapporto esplicativo

trate per i 3,6 milioni di assicurati attivi, si può presupporre che annualmente vengano effettuate 800 000 comunicazioni nel corso dell’anno. Gli istituti autonomi e quelli collettivi utilizzano già oggi la possibilità di fissare anticipatamente il salario coordinato annuo (art. 3 cpv. 1 lett. b OPP 2).

Il nuovo capoverso 2 consente alle imprese affiliate a un istituto di previdenza in cui il salario coordinato non è fissato anticipatamente conformemente all’articolo 3 capoverso 1 lettera b di ridurre il numero degli annunci da effettuare nel corso dell’anno, offrendo loro la possibilità di annunciare collettivamente una volta all’anno i cambiamenti salariali intervenuti nel corso dell’anno. Il contratto d’affiliazione non dovrà essere adeguato subito di conseguenza. La possibilità dell’annuncio annuo deriva direttamente dalla disposizione d’ordinanza. Nonostante l’annuncio collettivo, continuerà a essere assicurato il salario soggetto all’AVS. I cambiamenti salariali derivanti da modifiche sostanziali del rapporto di lavoro, quali ad esempio il cambiamento del grado di occupazione o del posto di lavoro, continueranno invece a dover essere annunciati immediatamente. Conformemente al capoverso 2, sono considerati sostanziali i cambiamenti in seguito ai quali il nuovo salario differisce di oltre il 5 per cento dall’ultimo salario annunciato.

Art. 11 cpv. 5–7 (nuovi)

(art. 15 e 16 LPP)

L’articolo 11 stabilisce in modo dettagliato come devono essere tenuti i conti individuali di vecchiaia secondo le prescrizioni minime obbligatorie della LPP. Nella prassi, questi conti di vecchiaia sono da sempre denominati «conti testimone». Essi devono essere tenuti in modo tale da far risultare chiaramente l’ammontare dell’avere di vecchiaia e il suo andamento secondo le disposizioni minime legali.

L’articolo 11 stabilisce come procedere agli accrediti sui conti individuali alla fine dell’anno civile e in caso di entrata o uscita di un assicurato dall’istituto di previdenza, prescrivendo le modalità per l’accredito degli averi, degli accrediti di vecchiaia e degli interessi sul conto individuale.

La LPP prevede ormai diverse disposizioni volte a proteggere e rafforzare il regime obbligatorio: nel quadro della revisione del conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, sono state introdotte disposizioni volte a garantire che per il conguaglio gli averi previdenziali da trasferire vengano prelevati proporzionalmente dalla parte obbligatoria e da quella sovraobbligatoria della previdenza del coniuge debitore e vengano accreditati nella stessa proporzione al coniuge creditore. Anche i riacquisti dopo il divorzio e i rimborsi di prelievi anticipati effettuati nell’ambito della promozione della proprietà d’abitazioni devono essere accreditati alla parte obbligatoria e a quella sovraobbligatoria nella medesima proporzione del prelievo. Nel quadro della modifica di legge sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 il regime obbligatorio della LPP verrà ulteriormente rafforzato: l’articolo 79b capoverso 1bisLPP prevede, per esempio, che i riscatti vengano impiegati in primo luogo per colmare le lacune nell’avere di vecchiaia LPP.

Le nuove prescrizioni volte a tutelare l’avere di vecchiaia obbligatorio rendono necessaria una precisazione delle prescrizioni sulla tenuta dei conti individuali di vecchiaia. La previdenza obbligatoria può infatti essere rafforzata efficacemente soltanto se i conti individuali di vecchiaia permettono in qualsiasi momento di stabilire l’ammontare dell’avere di vecchiaia LPP e questa informazione viene trasmessa al nuovo istituto di previdenza in caso di cambiamento dell’istituto. Per questa ragione nell’articolo 11 saranno introdotti tre nuovi capoversi.

Il capoverso 5 concerne la tenuta del conto di vecchiaia in relazione a eventuali acquisti (riscatti). Conformemente agli articoli 79b capoverso 1bise 15 capoverso 1 lettera bbisLPP, in futuro i riscatti saranno impiegati per aumentare l’avere di vecchiaia LPP fino all’importo massimo possibile. Il capoverso 5 stabilisce che, in caso di riscatto, all’assicurato devono essere accreditati proporzionalmente gli interessi maturati dal momento del pagamento.