Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/45: Ordinanza sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 54 pagine
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- 265 000 fr.). È pertanto autorizzata a rinviare la riscossione della prestazione di vecchiaia corrispondente a un avere di 265 000 franchi.
Conformemente al capoverso 2, l’istituto di previdenza può prevedere che il calcolo della prestazione di vecchiaia massima che si può rinviare si basi sul grado d’occupazione. In questo modo gli istituti di previdenza avranno la possibilità di mantenere le disposizioni che applicano in parte già oggi in caso di pensionamento parziale: in quest’ambito, infatti, gli istituti si basano in parte sul grado d’occupazione. Questa regolamentazione consentirà loro di non dover ricalcolare la prestazione che si può rinviare a ogni minimo cambiamento salariale, fermo restando, però, che si potrà rinviare al massimo l’importo di cui al capoverso 1.
Art. 17a (nuovo) Assicurazione presso più istituti di previdenza
(art. 13a e 13d LPP)
Le disposizioni sul pensionamento flessibile e sulla riscossione parziale delle prestazioni di vecchiaia saranno applicabili anche nei casi in cui un datore di lavoro abbia concluso contratti d’affiliazione con più istituti di previdenza, cosicché il salariato sarà assicurato contemporaneamente presso più istituti per il reddito conseguito presso quel datore di lavoro. Per questi casi, la legge prevede che il Consiglio federale emani disposizioni di coordinamento.
L’assicurazione presso più istituti di previdenza è particolarmente problematica per quanto riguarda il limite di tre versamenti per la riscossione della prestazione di vecchiaia sotto forma di capitale. Occorre impedire che, assicurando il medesimo salario presso più istituti di previdenza, si possa aggirare la limitazione del numero di prelievi di capitale. L’articolo 17a stabilisce pertanto che per la riscossione dell’avere di vecchiaia sotto forma di capitale vanno considerate tutte le affiliazioni relative al medesimo rapporto di lavoro e che anche in caso di più affiliazioni non possono essere effettuati più di tre versamenti.
Art. 17b (nuovo) Aliquote minime di conversione
(art. 14 cpv. 2 LPP)
Dal 1° gennaio 2022 alle donne e agli uomini di età compresa tra 62 e 70 anni saranno applicabili le stesse aliquote minime di conversione. Nel capoverso 1 figurano le aliquote per gli anni d’età completi.
Il capoverso 2 precisa che per gli anni d’età incompleti l’aliquota è calcolata esattamente per ogni mese, vale a mediante interpolazione lineare. Se per esempio nel 2022 un uomo o una donna vorrà rinviare la riscossione della rendita fino all’età di 66 anni e tre mesi, sarà applicabile un’aliquota minima di conversione del 6,1875 per cento. Questa aliquota risulta dall’interpolazione lineare dell’aliquota minima del 6,15 per cento (prevista all’età di 66 anni) e di quella del 6,3 per cento (prevista all’età di 67 anni) in base al calcolo seguente:
Differenza tra le due aliquote: 6,30 % - 6,15 % = 0,15 %
Aumento dell’aliquota per mese: 0,15 %: 12 = 0,0125 %
Aliquota da aggiungere per i tre mesi: 0,0125 % x 3 = 0,0375 %
Aliquota all’età di 66 anni e 3 mesi: 6,15 % + 0,0375 % = 6,1875 %
Gli istituti di previdenza che, conformemente all’articolo 13 capoverso 4 LPP, prevedono un’età di pensionamento minima regolamentare inferiore a 62 anni fisseranno le aliquote di conversione applicabili per il periodo fino ai 62 anni.