Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/45: Ordinanza sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 54 pagine

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Art. 24, rubrica e cpv. 1, frase introduttiva Riduzione delle prestazioni d’invalidità prima del raggiungimento dell’età di riferimento e riduzione delle prestazioni per i superstiti

(art. 34a LPP)

L’espressione «età ordinaria di pensionamento» sarà sostituita con «età di riferimento».

Art. 24a, rubrica e cpv. 1, frase introduttiva, 2 e 6 Riduzione delle prestazioni d’invalidità dopo il raggiungimento dell’età di riferimento

(art. 34a LPP)

L’espressione «età di pensionamento» e l’espressione «età ordinaria di pensionamento» saranno sostituite con «età di riferimento».

Art. 26a, rubrica e cpv. 1 Conguaglio della previdenza professionale in caso di riduzione della

rendita d’invalidità prima dell’età di riferimento stabilita dal regola-

mento

(art. 124 cpv. 3 CC; art. 34a LPP)

L’espressione «età di pensionamento» sarà sostituita con «età di riferimento».

Art. 26b, rubrica e cpv. 1 Conguaglio della previdenza professionale in caso di riduzione della rendita d’invalidità dopo l’età di riferimento stabilita dal regolamento

(art. 124a cpv. 3 n. 2 e 124c CC; art. 34a LPP)

L’espressione «età di pensionamento» sarà sostituita con «età di riferimento».

Art. 27g, rubrica, nonché cpv. 4 e 5

(art. 53d cpv. 1 LPP e art. 18a cpv. 1 LFLP)

In virtù dell’articolo 53d capoverso 1, terzo periodo LPP, il Consiglio federale avrà in futuro la competenza di precisare i casi in cui si può eccezionalmente rinunciare a una liquidazione parziale. La nuova disposizione ha lo scopo di evitare che si debba procedere a una liquidazione parziale anche quando questa comporterebbe un onere sproporzionato. Questa modifica evita costi eccessivi e tutela i diritti degli assicurati. In caso di liquidazione parziale, se risultano esservi fondi liberi, sussiste un diritto individuale a una parte di essi, se l’uscita è individuale, e un diritto individuale o collettivo, se l’uscita è collettiva (art. 27g cpv. 1). Per la determinazione della presenza o meno di fondi liberi è determinante il conto annuale stilato secondo le raccomandazioni contabili Swiss GAAP RPC 26.

Il nuovo capoverso 4 consentirà agli istituti di previdenza di rinunciare a una liquidazione parziale, nel caso di diritti collettivi, se il loro grado di copertura è inferiore al 108 per cento, non dispone di fondi liberi e senza liquidazione parziale il suo grado di copertura varierebbe di al massimo tre punti percentuali. Queste condizioni dovranno essere adempiute cumulativamente. Il grado di copertura di un istituto di previdenza è calcolato in base alla formula indicata nell’allegato all’articolo 44 capoverso 1 OPP 2. La prescrizione secondo cui senza liquidazione parziale il grado di copertura non deve variare di più di tre punti percentuali è intesa a evitare che in casi specifici gli assicurati rimanenti nell’istituto di previdenza siano eccessivamente avvantaggiati e venga quindi violato il principio di parità di trattamento (art. 53d cpv. 1 LPP). La rinuncia alla liquidazione non dovrà pertanto avvantaggiare finanziariamente gli assicurati rimanenti a scapito di quelli uscenti. Questa situazione si verificherebbe per esempio se, in