Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/45: Ordinanza sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 54 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 46Fedlex · Rapporto esplicativo

Esempio 1:

Rendita regolamentare = 22 000 franchi

Rendita calcolata in base al conto testimone «nuova LPP» = 20 000 franchi

Rendita calcolata in base al conto di vecchiaia supplementare = 23 000 franchi

In questo esempio la rendita calcolata in base al conto testimone «nuova LPP» (20 000 fr.) è inferiore alla rendita regolamentare (22 000 fr.). Viene pertanto considerata in primo luogo la rendita regolamentare. Questa va successivamente confrontata con la rendita calcolata in base al conto di vecchiaia supplementare (23 000 fr.). Dato che la rendita regolamentare è più bassa, deve essere fornita una garanzia (1000 fr.).

Esempio 2:

Rendita regolamentare = 22 000 franchi

Rendita calcolata in base al conto testimone «nuova LPP» = 20 000 franchi

Rendita calcolata in base al conto di vecchiaia supplementare = 21 000 franchi

In questo esempio la rendita calcolata in base al conto testimone «nuova LPP» (20 000 fr.) è inferiore alla rendita regolamentare (22 000 fr.). Viene pertanto considerata in primo luogo la rendita regolamentare. Questa va successivamente confrontata con la rendita calcolata in base al conto di vecchiaia supplementare (21 000 fr.). Dato che la prima è maggiore della seconda, non deve essere fornita alcuna garanzia.

Esempio 3:

Rendita regolamentare = 20 000 franchi

Rendita calcolata in base al conto testimone «nuova LPP» = 22 000 franchi

Rendita calcolata in base al conto di vecchiaia supplementare = 21 000 franchi

In questo esempio la rendita calcolata in base al conto testimone «nuova LPP» (22 000 fr.) è superiore alla rendita regolamentare (20 000 fr.). Viene pertanto considerata in primo luogo la rendita calcolata in base al conto testimone «nuova LPP». Questa va successivamente confrontata con la rendita calcolata in base al conto di vecchiaia supplementare (21 000 fr.). Dato che la prima è maggiore della seconda, non deve essere fornita alcuna garanzia supplementare.

Variante 1 – Nessuna garanzia in caso di pensionamento prima dei 64/65 anni

Il capoverso 2 precisa la procedura nel caso delle prestazioni di vecchiaia riscosse prima o dopo il compimento del 64° anno d’età per le donne e del 65° anno d’età per gli uomini oppure sotto forma di capitale. La garanzia varrà soltanto se il pensionamento avverrà al raggiungimento di queste età o successivamente, poiché l’attuale legislazione garantisce le prestazioni di vecchiaia soltanto a partire da esse. Lo stesso varrà nel caso in cui le prestazioni di previdenza verranno riscosse sotto forma di capitale. Dato che l’istituto di previdenza deve compensare soltanto la differenza tra le rendite, non si potrà beneficiare di alcuna garanzia in caso di riscossione delle prestazioni di previdenza sotto forma di capitale.

Il capoverso 2 disciplina inoltre i casi in cui la rendita sarà riscossa dopo il raggiungimento delle età summenzionate. Anche in questi casi la garanzia varrà soltanto per le prestazioni di vecchiaia che si sarebbero riscosse al raggiungimento di queste età. L’istituto di previdenza dovrà pertanto calcolare in base al conto di vecchiaia supplementare l’importo della rendita che si sarebbe riscossa al raggiungimento di queste età (cfr. lett. b delle disposizioni transitorie), per poter determinare esattamente l’ammontare della garanzia. I principi summenzionati saranno applicabili per analogia anche ai casi in cui la rendita di vecchiaia verrà riscossa in più scaglioni o sotto forma di liquidazione parziale in capitale. Se per esempio una metà della rendita sarà riscossa a partire dai 62 anni e l’altra metà a partire dai 65 anni, la garanzia varrà soltanto per la parte riscossa a partire dai 65 anni.