Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/45: Ordinanza sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 54 pagine

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Variante 2 – Garanzia in caso di pensionamento prima dei 64/65 anni

Il capoverso 2 precisa la procedura nel caso delle prestazioni di vecchiaia riscosse prima del raggiungimento dell’età minima di pensionamento (62 anni) o dopo il compimento del 64° anno d’età per le donne e del 65° anno d’età per gli uomini oppure in caso di riscossione sotto forma di capitale. La garanzia varrà soltanto se il pensionamento avverrà al raggiungimento dell’età minima di pensionamento o successivamente. Lo stesso varrà nel caso in cui le prestazioni di previdenza verranno riscosse sotto forma di capitale. Dato che l’istituto di previdenza deve compensare soltanto la differenza tra le rendite, non si potrà beneficiare di alcuna garanzia in caso di riscossione delle prestazioni di previdenza sotto forma di capitale.

Il capoverso 2 disciplina inoltre i casi in cui la riscossione della rendita inizierà dopo il compimento del 64° anno d’età per le donne e dopo il 65° anno d’età per gli uomini. Anche in questi casi la garanzia varrà soltanto per le prestazioni di vecchiaia che si sarebbero riscosse al raggiungimento di queste età. L’istituto di previdenza dovrà pertanto calcolare in base al conto di vecchiaia supplementare l’importo della rendita che si sarebbe riscossa al raggiungimento di queste età (cfr. lett. b delle disposizioni transitorie), per poter determinare esattamente l’ammontare della garanzia. I principi summenzionati saranno applicabili per analogia anche ai casi in cui la rendita di vecchiaia verrà riscossa in più scaglioni o sotto forma di liquidazione parziale in capitale. Se per esempio una metà della rendita sarà riscossa a partire dai 60 anni e l’altra metà a partire dai 65 anni, la garanzia varrà soltanto per la parte riscossa a partire dai 65 anni.

Il capoverso 3 stabilisce che un istituto di previdenza potrà chiedere sovvenzioni al Fondo di garanzia LPP per finanziare la differenza tra le rendite, se l’importo della rendita di vecchiaia calcolata in base al conto di vecchiaia supplementare risulterà superiore a quello della rendita regolamentare (fermo restando che la rendita calcolata in base al conto testimone «nuova LPP» sarà garantita). Queste condizioni non varranno per le rendite d’invalidità e per i superstiti: nel loro caso sarà l’istituto di previdenza stesso a dover finanziare la differenza tra le rendite.

Il capoverso 4 stabilisce che per gli assicurati della generazione di transizione il cui salario è assicurato in un piano di previdenza che distingue tra copertura obbligatoria e copertura più estesa, o in più piani di previdenza di uno o più istituti di previdenza si applicheranno condizioni analoghe a quelle previste per gli assicurati della generazione di transizione che hanno un unico piano di previdenza presso un unico istituto di previdenza. In questi casi i dati dei vari conti verranno aggregati. Con questa disposizione si vuole impedire che un datore di lavoro possa ripartire la previdenza professionale dei suoi dipendenti al fine di beneficiare indebitamente delle garanzie delle prestazioni.

Il Fondo di garanzia LPP potrà esigere dal datore di lavoro e dagli istituti di previdenza interessati tutte le attestazioni che riterrà opportune. Una procedura analoga è già prevista attualmente per le sovvenzioni per sfavorevole struttura d’età.

I conti delle persone assicurate presso più istituti di previdenza o in più piani di previdenza in quanto hanno più datori di lavoro non verranno aggregati. In questi casi, infatti, non vi è alcun rischio di abuso.

Il capoverso 5 garantisce che i versamenti sotto forma di capitale o gli averi di vecchiaia presso istituti di libero passaggio non procurino vantaggi indebiti agli assicurati. Questa disposizione corrisponde a quella per la valutazione dell’adeguatezza dei piani di previdenza (art. 1 cpv. 4).

Prima che sia presentata una richiesta di sovvenzioni al Fondo di garanzia LPP, l’assicurato interessato dovrà annunciare al suo istituto di previdenza eventuali averi di libero passaggio. Il Fondo di garanzia LPP potrà esigere tutte le attestazioni che riterrà opportune.

d. Prestazioni di libero passaggio secondo l’art. 14 cpv. 4

Per l’eventualità della ripresa dell’attività lucrativa, si dovrà continuare a tenere il conto di vecchiaia degli assicurati totalmente o parzialmente invalidi. Nel caso degli assicurati che sono