Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/45: Ordinanza sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 54 pagine

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divenuti invalidi prima del 1° gennaio 2019, dal 2019 il salario coordinato verrà aumentato del 9 per cento e saranno applicate le nuove aliquote degli accrediti di vecchiaia. Queste misure serviranno a compensare la riduzione dell’aliquota di conversione. Senza di esse, gli assicurati che non riceveranno più la rendita d’invalidità a causa della ripresa dell’attività lucrativa si vedrebbero in seguito ridurre la rendita di vecchiaia, talvolta in misura considerevole. L’aumento del 9 per cento, che corrisponde alla differenza percentuale tra il 34 per cento (= 500 % x 6,8 %) e il 31,2 per cento (= 520 % x 6,0 %), tiene conto sia della riduzione dell’aliquota di conversione che dell’aumento delle aliquote degli accrediti di vecchiaia. Il salario coordinato non dovrà però essere aumentato oltre il salario coordinato massimo per l’anno 2019, pari a 63 450 franchi.

Dato che nella pratica l’avere di vecchiaia delle persone totalmente o parzialmente invalide viene calcolato solo in caso di bisogno, vale a dire soltanto in caso di scomparsa dell’invalidità o di conguaglio della previdenza professionale in seguito a divorzio, anche questi calcoli adeguati andranno effettuati solo in questi casi. Questo permetterà di evitare un onere amministrativo superfluo in tutti gli altri casi.

e. Salario coordinato per il calcolo delle prestazioni per i superstiti e d’invalidità

Per compensare la riduzione dell’aliquota di conversione, occorrerà aumentare del

9 per cento il salario coordinato impiegato per il calcolo delle prestazioni per i superstiti e d’invalidità. L’aumento del 9 per cento, che corrisponde alla differenza percentuale tra il 34 per cento (= 500 % x 6,8 %) e il 31,2 per cento (= 520 % x 6,0 %), tiene conto sia della riduzione dell’aliquota di conversione che dell’aumento delle aliquote degli accrediti di vecchiaia. Il salario coordinato non dovrà però essere aumentato oltre il salario coordinato massimo per l’anno 2019, pari a 63 450 franchi.

f. Acquisti destinati a compensare le riduzioni dovute al prelievo anticipato di presta-

zioni di vecchiaia

Conformemente all’articolo 1b capoverso 1 OPP 2, gli istituti di previdenza possono dare agli assicurati la possibilità di effettuare acquisti supplementari, oltre a quello di tutte le prestazioni regolamentari, al fine di compensare totalmente o in parte la riduzione delle prestazioni di vecchiaia implicata dalla loro riscossione anticipata. Secondo il capoverso 2 del medesimo articolo, gli istituti di previdenza che consentono tali acquisti supplementari devono definire i loro piani di previdenza in modo che, qualora l’assicurato rinunci al pensionamento anticipato, l’obiettivo delle prestazioni previsto nel regolamento sia superato al massimo del 5 per cento.

La riforma non modificherà la regolamentazione dell’articolo 1b, cosicché continuerà a essere possibile effettuare acquisti destinati a compensare le riduzioni dovute al prelievo anticipato di prestazioni di vecchiaia. Tuttavia, poiché con la riforma l’età minima di pensionamento aumenterà da 58 ad almeno 60 anni, non è escluso che gli acquisti effettuati da assicurati che prevedevano di andare in pensione all’età minima attuale di 58 anni determinino il superamento della soglia di cui all’articolo 1b capoverso 2. Dato che questi acquisiti erano leciti al momento in cui sono stati effettuati, occorre stabilire che un eventuale superamento dell’obiettivo delle prestazioni di oltre il 5 per cento dovuto a tali acquisti non costituisce una violazione del principio di adeguatezza.

3.11 Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3)

Art. 3 cpv. 1 e 2 lett. b

Cpv. 1

In questa disposizione «età di ordinaria della rendita AVS» è sostituito con «età di riferimento». Inoltre, la riscossione delle prestazioni di vecchiaia derivanti da polizze e conti del pilastro 3a