Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/45: Ordinanza sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 54 pagine

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annuo: su un reddito situato al di sotto del limite inferiore della tavola scalare dei contributi (fr. 9400 l’anno, previa deduzione della franchigia), i contributi sono calcolati applicando solo il tasso del contributo minimo fissato nella medesima tavola (cfr. art. 21 cpv. 2 OAVS).

In seguito alla soppressione della franchigia per beneficiari di rendite prevista con la riforma della previdenza per la vecchiaia 2020, la regolamentazione speciale del vigente articolo 21 capoverso 2 OAVS verrà meno. Per le persone che non esercitano un’attività lucrativa, l’obbligo di versare contributi (e quindi anche un contributo minimo) cesserà, come attualmente, al raggiungimento dell’età di riferimento (cfr. art. 3 LAVS). Nel caso dei lavoratori indipendenti che dopo aver raggiunto l’età di riferimento conseguono ancora un reddito dell’attività lucrativa modesto per il quale vanno versati contributi inferiori a quello minimo, continuerà ad applicarsi solo il tasso del contributo più basso della tavola scalare.

Art. 22 Calcolo dei contributi nel tempo per gli anni di contribuzione senza chiusura dei conti

Attualmente per i lavoratori indipendenti il calcolo dei contributi nel tempo è disciplinato interamente nell’ordinanza, segnatamente all’articolo 22 OAVS. Con la riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 i principi fondamentali saranno sanciti direttamente nella legge (nuovo art. 9a LAVS). Continuerà però a non esservi disciplinato il caso speciale in cui, nonostante l’obbligo per i lavoratori indipendenti di procedere alla chiusura dei conti per ogni periodo fiscale secondo l’articolo 41 capoverso 3 LIFD (ovvero per ogni anno civile; cfr. art. 40 cpv. 1 LIFD), secondo la prassi fiscale non si è proceduto, in via eccezionale, ad alcuna chiusura dei conti. Per evitare eventuali lacune contributive, occorre pertanto riprendere la disposizione del vigente articolo 22 capoverso 4 quale unico disposto dell’articolo 22 nel suo nuovo tenore.

Art. 28 cpv. 1, 1bis, 1ter e 2

I vigenti articoli 28–30 OAVS disciplinano i contributi delle persone che non esercitano un’attività lucrativa. La riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 offre l’occasione di migliorare la struttura di queste disposizioni, in particolare quella degli articoli 28–29terOAVS. I principi di base resteranno sanciti nell’articolo 28 OAVS. L’articolo 29 OAVS disciplinerà la fissazione e la determinazione dei contributi, mentre il nuovo articolo 29a OAVS stabilirà il contenuto e il carattere vincolante delle comunicazioni fiscali. Le altre disposizioni rimarranno invariate.

Nel suo nuovo tenore, già la legge (art. 10 cpv. 1 LAVS) chiarirà che per «condizioni sociali» s’intendono la sostanza e il reddito conseguito in forma di rendita. L’articolo 28 capoverso 1 OAVS fa salvi i casi per i quali è previsto il contributo minimo. L’incremento dei tassi del contributo di 0,3 punti percentuali determinerà inoltre un adeguamento del contributo minimo, di cui si dovrà tenere conto anche nell’articolo 28 capoversi 1 e 2 OAVS, nonché del calcolo dei contributi delle persone senza attività lucrativa (art. 28 cpv. 2 OAVS).

I nuovi capoversi 1bise 1terdisciplinano casi speciali di redditi conseguiti in forma di rendita, che non comportano alcuna modifica materiale:

 il capoverso 1bis, che corrisponde al vigente articolo 29 capoverso 5 OAVS, stabilisce

espressamente che l’importo delle spese stimato per il calcolo dell’imposta secondo il dispendio giusta l’articolo 14 LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di rendita;

 il capoverso 1terriprende la regola speciale del capoverso 1 vigente, in base alla quale le

rendite giusta gli articoli 36 e 39 della legge federale del 19 giugno 19597 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI) non vanno considerate per il calcolo dei contributi per le persone che non esercitano un’attività lucrativa.

L’articolo 28 capoverso 2 OAVS riprende a grandi linee le regole per il calcolo dei contributi attualmente previste al capoverso 1. Occorre però aumentare l’importo minimo a 405 franchi,

7 RS 831.20