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Consultazione 2017/52: Accordo di assistenza amministrativa in ambito doganale con gli Stati Uniti · 9 pagine
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5. Se l’assistenza amministrativa viene negata, la decisione e i motivi devono essere comunicati immediatamente all’amministrazione richiedente.
Art. 12 Costi dell’assistenza amministrativa
1. La parte interpellata si assume normalmente tutti i costi correlati al disbrigo di una domanda, ad eccezione dell’onere per periti e testimoni nonché dei costi per le traduzioni, l’interpretariato e le copie, che sono pagati dalla parte richiedente.
2. Se, durante il disbrigo della domanda di assistenza amministrativa, emerge chiaramente che tale disbrigo causa costi di importo eccezionale, le amministrazioni doganali si consultano per stabilire le condizioni alle quali continuare il disbrigo della domanda.
Art. 13 Ripartizione di valori patrimoniali
Conformemente al presente Accordo e ad altri Accordi tra le parti concernenti la ripartizione e l’impiego dei beni patrimoniali confiscati, le parti possono ripartire i valori patrimoniali sequestrati e confiscati se l’assistenza amministrativa concessa secondo il presente Accordo ha contribuito in maniera determinante al sequestro e alla confisca, e se il sequestro e la confisca sono avvenuti secondo il diritto interno della parte che ha sequestrato e confiscato questi valori. Spetta alla parte che ha sequestrato e confiscato i valori patrimoniali decidere se e in che modo ripartire tali valori.
Art. 14 Attuazione
1. Le amministrazioni doganali:
a. si contattano direttamente per le questioni concernenti il presente Accordo;
b. emanano direttive interne per l’attuazione del presente Accordo;
c. si adoperano per trovare una soluzione o una risposta comune ai problemi o alle
domande che emergono dall’interpretazione o dall’applicazione del presente Accordo.
2. I conflitti per i quali non viene trovata una soluzione sono risolti per via diplomatica.
3. Le amministrazioni doganali concordano di incontrarsi regolarmente, su richiesta di una delle parti e se necessario, per verificare l’attuazione del presente Accordo.
Art. 15 Campo d’applicazione territoriale
Il presente Accordo si applica nel territorio delle due parti.