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Consultazione 2017/52: Accordo di assistenza amministrativa in ambito doganale con gli Stati Uniti · 9 pagine
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di lui, se ciò è necessario secondo la Costituzione o le leggi interne della parte richiedente. La parte richiedente informa precedentemente la parte interpellata sulla divulgazione e fornisce una spiegazione sulle esigenze legali per tale divulgazione.
5. Il presente articolo non esclude la comunicazione ad altre autorità governative di informazioni in relazione con il terrorismo o altri interessi di sicurezza nazionale, scambiate sulla base del presente Accordo, sempre che le leggi interne della parte richiedente prevedano un obbligo di divulgazione.
6. Ciascuna amministrazione doganale provvede alla sicurezza nella trasmissione, nella conservazione, nel salvataggio, nel trattamento e nell’inoltro interno dei dati, degli atti e dei documenti confidenziali, al fine di proteggerli dall’accesso non autorizzato.
7. L’amministrazione interpellata trasmette solo le informazioni che ritiene veritiere. Se risulta che le informazioni trasmesse sono errate o che non avrebbero dovuto essere trasmesse, ciò deve essere comunicato immediatamente. L’amministrazione doganale che ha ricevuto simili informazioni le rettifica o le distrugge.
8. L’amministrazione richiedente distrugge le informazioni trasmesse quando non sono più necessarie o non devono più essere conservate.
Art. 11 Deroghe all’obbligo di fornire assistenza amministrativa
1. L’amministrazione interpellata può negare o rifiutare l’assistenza amministrativa o concederla solo a determinate condizioni, qualora l’assistenza amministrativa:
a. possa pregiudicare la sovranità della parte;
b. possa pregiudicare l’ordine e la sicurezza pubblici o altri interessi nazionali essenziali
della parte; o
c. sia incompatibile con il diritto interno della parte.
2. L’amministrazione interpellata può parimenti negare l’assistenza amministrativa se questa esula dal campo d’applicazione di cui all’articolo 2 del presente Accordo.
3. L’amministrazione interpellata può differire l’assistenza amministrativa, qualora questa pregiudichi inchieste, procedure penali o altri procedimenti in corso. In questo caso, l’amministrazione interpellata consulta l’amministrazione richiedente per decidere se l’assistenza amministrativa può essere concessa alle condizioni poste dall’amministrazione interpellata.
4. Qualora l’amministrazione richiedente non fosse in grado di sbrigare una domanda di assistenza amministrativa equivalente presentata dall’amministrazione interpellata, deve indicarlo nella sua domanda di assistenza amministrativa. Spetta all’amministrazione interpellata decidere in merito al disbrigo di una simile domanda.