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Consultazione 2017/52: Accordo di assistenza amministrativa in ambito doganale con gli Stati Uniti · 9 pagine
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Art. 16 Entrata in vigore e denuncia
1. Le parti si comunicano per via diplomatica la conclusione delle procedure interne necessarie all’entrata in vigore del presente Accordo. L’Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dell’ultima notificazione.
2. Il presente Accordo può essere denunciato in ogni momento da ciascuna parte per via diplomatica, con un preavviso di sei mesi. I procedimenti pendenti sono conclusi conformemente al presente Accordo.
3. Il presente Accordo può essere modificato in ogni momento mediante un accordo reciproco scritto.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Così fatto a ___________, il _______________, in duplice esemplare in lingua tedesca e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Per il Consiglio federale svizzero: Per il Governo degli Stati Uniti d’America: