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Consultazione 2017/52: Accordo di assistenza amministrativa in ambito doganale con gli Stati Uniti · 9 pagine

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Art. 9 Disbrigo di domande di assistenza amministrativa

1. L’amministrazione interpellata adotta tutte le misure utili per sbrigare la domanda di assistenza amministrativa.

2. Le domande di assistenza amministrativa sono sbrigate in conformità con il diritto interno della parte interpellata.

3. Su domanda, l’amministrazione richiedente è informata sull’ora e sul luogo relativi alle misure da adottare sulla scorta della domanda di assistenza amministrativa.

4. Se l’amministrazione interpellata non è competente del disbrigo della domanda di assistenza amministrativa ai sensi del presente Accordo, trasmette immediatamente la domanda all’autorità competente e ne informa l’amministrazione richiedente.

5. L’amministrazione interpellata si adopera per sbrigare le domande concernenti il rispetto di una determinata procedura, sempre che tale procedura non sia vietata dal suo diritto interno.

Art. 10 Riservatezza e impiego delle informazioni

1. Le informazioni ottenute possono essere impiegate solo per gli scopi del presente Accordo. Tutte le informazioni sono trattate in modo confidenziale, indipendentemente dalla forma in cui sono trasmesse, a meno che non vi sia un’indicazione diversa. L’amministrazione richiedente protegge le informazioni dalla divulgazione nel modo e nell’ampiezza che l’amministrazione interpellata riserva alle informazioni equivalenti.

2. Il paragrafo 1 non è contrario all’impiego delle informazioni in procedimenti giudiziari o amministrativi a causa di infrazioni doganali. Nei verbali, nelle relazioni e nelle testimonianze nonché nei procedimenti e nelle accuse, le parti possono impiegare come mezzi di prova dinanzi al tribunale le informazioni ottenute e gli scritti consultati sulla base del presente Accordo. L’amministrazione interpellata è informata immediatamente in merito a simili impieghi previsti.

3. Se, in deroga al paragrafo 1, una parte intende impiegare simili informazioni per altri scopi, metterle a disposizione di altre autorità oppure divulgarle, deve precedentemente domandare l’autorizzazione scritta dell’amministrazione interpellata. L’impiego delle informazioni soggiace alle limitazioni fissate da detta amministrazione. Dato che la sicurezza e la sfera privata delle persone menzionate o identificate nelle informazioni rappresentano un interesse comune, la parte richiedente garantisce che le informazioni da divulgare siano limitate allo stretto necessario per lo scopo particolare della divulgazione e che i dati personali siano impiegati, preparati o conservati esclusivamente per gli scopi delle inchieste per le quali i dati sono stati richiesti.

4. In un procedimento penale, la parte richiedente può divulgare documenti informativi che discolpano un accusato oppure riguardano la credibilità dei testimoni che depongono contro