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Consultazione 2017/52: Accordo di assistenza amministrativa in ambito doganale con gli Stati Uniti · 9 pagine
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Art. 7 Testimoni e periti
1. L’amministrazione interpellata può autorizzare i propri collaboratori a comparire in qualità di testimoni o periti in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le questioni oggetto del presente Accordo nel territorio dell’altra parte e a produrre atti, documenti e altra documentazione o loro copie autenticate.
2. Se i collaboratori dell’amministrazione doganale che compaiono in qualità di testimoni o esperti godono dell’immunità diplomatica o consolare, la parte interpellata può acconsentire alla revoca dell’immunità alle condizioni che ritiene appropriate.
3. La richiesta di comparizione deve indicare esattamente su quale questione e in quale veste o funzione il collaboratore deve essere interrogato. L’amministrazione interpellata può esigere dall’amministrazione richiedente una conferma che il collaboratore non è né oggetto d’inchiesta né coinvolto in un procedimento giudiziario o amministrativo nel territorio della parte richiedente.
Art. 8 Forma e contenuto della domanda di assistenza amministrativa
1. Le domande di assistenza amministrativa ai sensi del presente Accordo sono presentate per scritto direttamente tra le amministrazioni doganali. Devono essere allegate le informazioni ritenute utili per il disbrigo della domanda. In casi urgenti, le domande di assistenza amministrativa possono essere poste e accolte oralmente; devono tuttavia essere confermate immediatamente per scritto.
2. Le domande di assistenza amministrativa devono contenere le seguenti indicazioni:
a. il nome dell’amministrazione richiedente;
b. il genere della questione o del procedimento;
c. una breve descrizione della fattispecie e delle infrazioni doganali;
d. il motivo della domanda;
e. se noti, i nomi e gli indirizzi delle parti interessate dalla questione o dal procedimento;
f. una descrizione dell’assistenza amministrativa richiesta.
3. Le domande di assistenza amministrativa sono presentate in una delle lingue ufficiali dell’amministrazione interpellata o in inglese. La risposta può essere in una lingua ufficiale dell’amministrazione interpellata.
4. Se la domanda di assistenza amministrativa non risponde ai requisiti del presente articolo, l’amministrazione richiedente può essere invitata a correggerla o completarla.