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Consultazione 2017/52: Accordo di assistenza amministrativa in ambito doganale con gli Stati Uniti · 9 pagine

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3. «informazioni»: i dati in qualsiasi forma, gli scritti, le registrazioni, i rapporti o le loro

copie autenticate, con o senza riferimento a una persona identificata o identificabile;

4. «infrazione doganale»: qualsiasi violazione o tentativo di violazione del diritto

doganale;

5. «persona»: ogni persona fisica o giuridica;

6. «amministrazione richiedente»: l’amministrazione doganale che domanda l’assistenza

amministrativa;

7. «amministrazione interpellata»: l’amministrazione doganale cui è domandata

l’assistenza amministrativa;

8. «territorio»: per la Svizzera, il territorio della Confederazione Svizzera; per gli Stati Uniti

d’America, il territorio doganale degli Stati Uniti.

Art. 2 Campo d’applicazione

1. Conformemente al presente Accordo, per il tramite delle loro amministrazioni doganali le parti si prestano reciproca assistenza amministrativa per quanto riguarda la prevenzione, le indagini e le scoperte in materia di infrazioni doganali.

2. Ciascuna amministrazione doganale sbriga le domande di assistenza amministrativa presentate ai sensi del presente Accordo conformemente al diritto interno ed entro suoi limiti nonché nel quadro delle proprie competenze e dei mezzi disponibili.

3. Il presente Accordo è applicabile unicamente tra le parti; non concede ai privati né il diritto di ricevere, dissimulare o escludere mezzi di prova né il diritto di impedire il disbrigo di una domanda di assistenza amministrativa.

4. Il presente Accordo mira a rafforzare e completare la prassi di assistenza amministrativa in vigore tra le parti. Nessuna disposizione dell’Accordo deve essere interpretata in modo tale da limitare gli Accordi e la prassi relativi all’attuale collaborazione e assistenza amministrativa tra le parti.

Art. 3 Assistenza amministrativa generale

1. Su domanda, ciascuna amministrazione doganale fornisce assistenza amministrativa, mettendo a disposizione informazioni, al fine di garantire l’applicazione del diritto doganale e la corretta determinazione di dazi e altri tributi da parte delle amministrazioni doganali; la fornitura di informazioni riguarda anche quelle relative al trasporto e all’invio di merci, con l’indicazione del loro valore, luogo di destinazione e impiego, nonché quelle che comunicano se le merci esportate dal territorio di una delle parti contraenti sono state regolarmente