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Consultazione 2017/52: Accordo di assistenza amministrativa in ambito doganale con gli Stati Uniti · 9 pagine

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2. Su domanda, le amministrazioni doganali si forniscono informazioni sulle attività che potrebbero condurre a infrazioni doganali nel territorio dell’altra parte. Nelle situazioni che potrebbero causare danni importanti all’economia, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o ad altri interessi importanti dell’altra parte, le amministrazioni doganali forniscono simili informazioni nel quadro delle proprie possibilità, senza che vi sia stata una domanda. Il presente Accordo non impedisce alle amministrazioni doganali di fornire spontaneamente informazioni sulle attività che potrebbero condurre a infrazioni doganali nel territorio dell’altra parte.

3. Al fine di sbrigare le domande di assistenza amministrativa, l’amministrazione interpellata può eseguire, per quanto possibile, ispezioni, controlli a posteriori, accertamenti dei fatti o altre operazioni d’inchiesta, compresi l’interrogatorio di periti, testimoni o persone sospettate di aver commesso un’infrazione doganale. L’autorità interpellata si riserva inoltre il diritto di decidere se intraprendere simili attività a seguito di una domanda.

Art. 5 Presenza di collaboratori

Sulla scorta dell’autorizzazione ricevuta dall’autorità interpellata e alle condizioni poste da quest’ultima, di volta in volta i collaboratori dell’amministrazione richiedente possono:

a. essere presenti alle indagini eseguite dall’amministrazione interpellata, quali ispezioni,

controlli a posteriori, accertamenti dei fatti o altre operazioni d’inchiesta, compresi l’interrogatorio di periti, testimoni o persone sospettate di aver commesso un’infrazione doganale;

b. esaminare, nei locali di servizio dell’amministrazione interpellata, le informazioni

relative a un’infrazione doganale e farne copie o ricavarne estratti.

Art. 6 Atti e documenti

1. L’amministrazione richiedente può domandare gli atti e i documenti originali e altra documentazione originale solo se delle copie sarebbero insufficienti. Su domanda, l’amministrazione interpellata fornisce le copie correttamente autenticate di atti, documenti e altra documentazione.

2. Gli atti e i documenti originali e l’altra documentazione originale vengono restituiti il più presto possibile; tutti i relativi diritti dell’amministrazione interpellata o di terzi restano immutati.

3. Se l’amministrazione richiedente non domanda espressamente originali o copie di essi, l’amministrazione interpellata può trasmettere informazioni informatizzate in qualsiasi forma. Essa fornisce contemporaneamente tutte le indicazioni necessarie per la valutazione o l’impiego di simili informazioni informatizzate.