Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/52: Accordo di assistenza amministrativa in ambito doganale con gli Stati Uniti · 41 pagine
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Dipartimento federale delle finanze DFF
parallelamente la possibilità di verificare o ponderare l’interesse degno di protezione delle persone o delle imprese coinvolte. Con la proposta disposizione potestativa si rinuncia all’obbligo di divulgazione. Alla parte interpellata è riconosciuta la possibilità di fermare una domanda sproporzionata proveniente dalla parte richiedente.
Centre Patronal: su domanda degli Stati Uniti le disposizioni degli articoli 3 e 4 fanno una distinzione tra l’assistenza amministrativa generale e quella particolare, distinzione non prevista dall’accordo di assistenza amministrativa in vigore tra Svizzera e UE. L’aspetto problematico dell’assistenza amministrativa particolare non è tanto la sorveglianza di persone, merci e mezzi di trasporto in caso di sospetto di infrazioni doganali, il che è già previsto nell’accordo tra Svizzera e UE, bensì l’entità delle operazioni d’inchiesta autorizzate e delle informazioni che possono essere fornite. Nel testo le informazioni da fornire non sono descritte in maniera esaustiva, il che può causare dei problemi. In effetti, attualmente non è possibile farsi un’idea precisa sulle informazioni che dovrebbero essere fornite alle autorità doganali statunitensi e sul livello di precisione richiesto. Tale osservazione vale per l’articolo 3 il quale precisa che «la fornitura di informazioni riguarda anche […]», lasciando la porta aperta ad altre informazioni non specificate nel testo. Ma vale soprattutto per l’articolo 4 che recita «le amministrazioni doganali si forniscono informazioni sulle attività che potrebbero condurre a infrazioni doganali […]». In quest’ultima disposizione le informazioni da fornire non sono né descritte né limitate, il che è intollerabile. Inoltre, il paragrafo 3 dell’articolo 4 precisa che «l’amministrazione interpellata può eseguire, per quanto possibile, ispezioni, controlli a posteriori, accertamenti dei fatti o altre operazioni d’inchiesta». L’indicazione «per quanto possibile» non è sufficientemente precisa e va definita. Le imprese svizzere o con sede in Svizzera che effettuano esportazioni verso gli Stati Uniti potrebbero essere interessate da un’indagine amministrativa approfondita solo perché sospettate di aver commesso un’infrazione doganale (senza precisazione del grado di sospetto). Il potere investigativo è chiaramente troppo ampio e deve essere meglio definito. Inoltre, il Centre Patronal è del parere che l’Accordo deve indicare in maniera chiara le informazioni che possono essere fornite e come ottenerle.
Swiss Textiles: l’articolo 3 paragrafo 3 lettera a prevede la realizzazione e il mantenimento di vie di comunicazione, al fine di facilitare uno scambio sicuro e rapido di informazioni. Che cosa si intende con «vie di comunicazione»? Quale ne è la portata?
Roche: l’assistenza amministrativa dovrebbe essere prestata sotto forma di indicazioni finalizzate allo scopo e non come informazioni in generale (conformemente alla definizione di cui all’art. 1). In particolare, sarebbe opportuno gestire in modo piuttosto restrittivo l’emissione di documenti.
Art. 4 Assistenza amministrativa particolare
SO: conformemente all’articolo 4 paragrafo 3, l’amministrazione interpellata si riserva la facoltà di eseguire i provvedimenti coercitivi di cui viene fatta richiesta. Il rapporto rimanda in proposito agli articoli 45–60 della legge federale del 22 marzo 197411 sul diritto penale amministrativo (DPA) e cita come esempi anche il fermo, la traduzione dinanzi al giudice e l’arresto. Secondo l’articolo 51 segg. DPA, questi provvedimenti coercitivi sono di competenza delle autorità cantonali. I Cantoni sarebbero interessati a conoscere quanti di questi casi
11 RS 313.0