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Consultazione 2017/53: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e del relativo Protocollo addizionale nonché potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata · 12 pagine

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3Se esercita un’influenza determinante all’interno dell’organizzazione, l’agente è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno.

4Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l’agente si sforza di impedire la prosecuzione dell’attività dell’organizzazione.

5È punibile anche chi commette il reato all’estero, se l’organizzazione esercita o intende esercitare l’attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L’articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.

Art. 260sexies

Reclutamento, addestramento e viaggi finalizzati a un reato di terrorismo

1È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria, chiunque, per commettere un atto di violenza volto a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un’organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto:

a. recluta adepti per commettere un simile reato o per parteciparvi;

b. si fa istruire o istruisce sulla fabbricazione o l’utilizzo di armi, materie esplosive, materiali radioattivi, gas velenosi o altri apparecchi o sostanze pericolose al fine di commettere un simile reato o di parteciparvi; o

c. intraprende un viaggio all’estero con l’intenzione di commettere un simile reato, di parteciparvi o di farsi addestrare a tale scopo.

2È punito con la stessa pena chiunque raccoglie o mette a disposizione valori patrimoniali con l’intenzione di finanziare un viaggio ai sensi del capoverso 1 lettera c, o chiunque organizza un simile viaggio o recluta adepti per un simile viaggio.

3È punibile anche chi commette il reato all’estero, se si trova in Svizzera e non è estradato, o se il reato di terrorismo deve essere commesso in Svizzera o contro la Svizzera. L’articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.

3. Codice di procedura penale9

Art. 24 cpv. 1

Giurisdizione federale in caso di criminalità organizzata, reati di terrorismo e criminalità economica

1Sottostanno inoltre alla giurisdizione federale i reati di cui agli articoli 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305tere 322ter-322septiesCP10 nonché i crimini commessi da un’organizzazione criminale o terroristica ai sensi dell’articolo 260terCP, a condizione che:

Art. 172 cpv. 2 lett. b n. 3

2Esse sono tenute a deporre, se:

b. senza testimonianza non è possibile far luce su uno dei seguenti reati o catturarne il colpevole:

9 RS 312.0

10 RS 311.0