Progetto
Consultazione 2017/53: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e del relativo Protocollo addizionale nonché potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata · 12 pagine
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b. senza testimonianza non è possibile far luce su un omicidio ai sensi degli articoli 111–113 o su un altro crimine punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni, oppure su un reato ai sensi degli articoli 187, 189–191, 197 capoverso 4, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305tere 322ter–322septies del presente Codice, come pure ai sensi dell’articolo 19 capoverso 2 della legge del 3 ottobre 19517 sugli stupefacenti, o non è possibile catturare il colpevole di un simile reato.
Art. 66a cpv. 1 lett. l e p
1Il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato per uno dei seguenti reati, a prescindere dall’entità della pena inflitta:
l. atti preparatori punibili (art. 260biscpv. 1 e 3), partecipazione o sostegno a un’organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter), messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi (art. 260quater), finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies), reclutamento, addestramento e viaggi finalizzati a un reato di terrorismo (art. 260sexies);
p. infrazione all’articolo 74 capoverso 4 o 4bisdella legge federale del 25 settembre 20158 sulle attività informative.
Art. 72
Confisca di valori patrimoniali di un’organizzazione criminale o terroristica
Il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un’organizzazione criminale o terroristica ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato a o sostenuto una simile organizzazione (art. 260ter) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell’organizzazione.
Art. 260ter
Organizzazioni criminali e terroristiche
1È punito con una pena detentiva sino a cinque anni chiunque:
a. partecipa a un’organizzazione che ha lo scopo di commettere atti di violenza criminale o di arricchirsi con mezzi criminali; o
b. sostiene una simile organizzazione nella sua attività.
2È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a. partecipa a un’organizzazione che ha lo scopo di commettere atti di violenza criminale volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un’organizzazione internazionale a fare o a omettere un atto; o
b. sostiene una simile organizzazione nella sua attività.
7 RS 812.121
8 FF 2015 5925