Progetto

Consultazione 2017/53: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e del relativo Protocollo addizionale nonché potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata · 12 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 10Fedlex · Progetto

Art. 8a cpv. 2 lett. b

2I commercianti devono chiarire le circostanze e lo scopo di una transazione commerciale se:

b. vi sono sospetti che i valori patrimoniali provengano da un crimine o un delitto fiscale qualificato secondo l’articolo 305bisnumero 1bisCP, sottostiano alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale o terroristica (art. 260terCP), servano al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP).

Art. 9 cpv. 1 lett. a n. 1 e 3 e cpv. 1bislett. a, c e d

1L’intermediario finanziario che:

a. sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d’affari:

1. sono in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260tero 305bis CP20,

3. sottostanno alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale o terroristica,

ne dà senza indugio comunicazione all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro secondo l’articolo 23 (Ufficio di comunicazione).

1bisIl commerciante che sa o ha il sospetto fondato che il denaro contante utilizzato per una transazione commerciale:

a. è in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260tero 305bisCP21;

c. sottostà alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale o terroristica; o

d. serve al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquiescpv. 1 CP),

ne dà senza indugio comunicazione all’Ufficio di comunicazione.

Art. 11a cpv. 2bise 3

2bisSe dall’analisi di informazioni provenienti da un Ufficio di comunicazione estero risulta che, in una transazione o in una relazione d’affari relativa a queste informazioni, sono o sono stati coinvolti intermediari finanziari sottoposti alla presente legge, questi consegnano su richiesta all’Ufficio di comunicazione tutte le informazioni pertinenti, sempreché ne siano in possesso.

3L’Ufficio di comunicazione impartisce agli intermediari finanziari di cui ai capoversi 1, 2 e 2bisun termine per la consegna delle informazioni.

Art. 15 cpv. 5 lett. a, c e d

20 RS 311.0

21 RS 311.0